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  1. Ma quindi il ricorso al tar lo hanno fatto paratici e cherubini in proprio e non la Juve?
  2. Che poi se uno ci pensa sarebbe stato incredibile se il tar avesse detto che una sentenza sportiva (o qualunque sentenza in cui ci siano un'accusa ed una difesa) possa fare riferimento ad un documento che la difesa non ha potuto visionare.
  3. Come cosa c'entra? Mi sto chiedendo quali siano gli effetti di questa decisione sul processo sportivo. Se la famosa carta doveva essere fornita, la difesa della Juventus aveva il diritto di sostenerne la rilevanza ai fini della tardività dell'esercizio dell'azione, questo mi pare pacifico alla luce di quello che ha detto il tar e quindi mi chiedo se ciò costituisca motivo di annullamento con o senza rinvio.
  4. Bè ma sugli altri motivi questa decisione del CdS era irrilevante. Io mi chiedevo, qualora fossero respinti gli altri motivi e questo fosse accolto, se l'annullamento dovrebbe essere con o senza rinvio e cioè se si debba ritenere che in quel caso la decisione debba essere riesaminata alla luce dell'acquisizione di quella carta.
  5. Sul fattoi che a noi ci stiano esaminando anche i peli del cu* sono perfettamente d'accordo e se andassero ad esaminare anche quelli degli altri troverebberop sicuramente pane per i loro denti, al netto del fatto che concordo anche quando scrivi che i nostri alcuni magheggi contabili, a maggior ragione essendo quotati ed avendo alle spalle una proprietà molto ricca, se li potevano evitare. Sul barcellona ci andrei cauto, hanno versato 3 milioni di euro ad una società riconducibile ad un dirigente arbitrale e non hanno ancora fornito una spiegazione...
  6. Concordo che ipotizzare sanzioni sportive prima che sia stato accertato un reato sia inaccettabile, ma la cosa che trovo più inquietante di quel caso è che il barcellona non ha ancora spiegato perchè ha dato quasi 3 milioni a un dirigente arbitrale (smettendo di pagarlo proprio dal momento in cui non era più membro della commissione arbitrale).
  7. Guarda che il 99% di chi scrive qui non ha competenze contabili e giuridiche per valutare se i principi contabili siano stati o meno violati, men che meno ce l'ha in materia di bilanci di società quotate in borsa e di reati societari commessi da amministratori delle medesime.
  8. Sulla rilevanza a livello di giustizia sportiva non so esprimermi non essendo competente in materia, ma sull'affermare che l'indagine a livello penale riguardi accuse oggettivamente infondate ci andrei un attimino più cauto...
  9. Sarebbe però anche interessante sapere come giustificano il fatto di aver versato milioni di euro a una società riconducibile ad un dirigente arbitrale...
  10. Ma infatti sono proprio curioso di vedere come struttureranno la cosa. Più che altro secondo me il problema può essere che se emergesse che i bilanci non erano veritieri e quei bilanci sono stati forniti alla uefa per il settlement agreement allora lì sono volatili per diabetici.
  11. Peraltro il nuovo direttore generale della consob è tifoso del toro. Adesso non dico che la costituzione di parte civile della consob nel processo penale sia stata fatta per ragioni di tifo, ma ormai non si può più essere sicuri di nulla.
  12. No perchè per il filone accordi sono ancora in corso le indagini delle altre procure che hanno chiesto gli atti a quella di torino se ho capito bene
  13. Non è mica per forza detto che siano anche tifosi juventini
  14. Onestamente senza aver analizzato gli atti d'indagine e non avendo competenze contabili a livello di bilanci di società quotate non saprei rispondere alla tua domanda.
  15. Mi sono semplicemente posto una domanda. Se ti contestano il 6 comma 1 e il 6 comma 2 rispetto all'operato di soggetti incolpati ai sensi dell'art. 4 ciò implica che ti stanno contestando l'art. 4 a titolo di responsabilità diretta (6 comma 1) e oggettiva (6 comma 2)? E visto che lavoro nell'ambito del diritto (ma non sportivo) approfondire gli argomenti tecnici è quasi una deformazione professionale, anche perchè ritengo che il miglior modo per comprendere le questioni sia quello di mettersi le vesti del cosiddetto "avvocato del diavolo". La motivazione della sentenza, nel merito, invece contiene a mio parere dei salti logici insanabili ed è fondata su elementi probatori inconsistenti per cui la trovo profondamente ingiusta, ma poichè il giudizio che ci aspetta è un giudizio di legittimità è giocoforza necessario analizzare gli argomenti che possono essere motivo di annullamento. Infine distinguo nettamente il tifo per la maglia dal tifo per la società, la maglia la difenderei in ogni circostanza, la società la difendo nei limiti in cui non abbia commesso illeciti e non ho alcun problema a ribadire che se le accuse mosse nell'inchiesta prisma fossero provate un'eventuale condanna di AA non mi farebbe nè caldo nè freddo.
  16. E mi sono sbagliato in quanto ritenevo che fosse una costituzione di parte civile. Detto questo non ci trovo nulla di strano che una società che abbia versato milioni di euro a società riferibili ad arbitri subisca un'indagine. Poi magari daranno una spiegazione adeguata e li assolveranno.
  17. Non è vero, sono molto preoccupato per la questione stipendi, ma su questa penalizzazione ho sempre scritto che è un'assurdità perchè la motivazione della sentenza è inconsistente, ma dato che qui si discute di vizi di forma, faccio una valutazione anche su quelli ed ho qualche dubbio in proposito.
  18. A parte che non comprendo il tono sarcastico della tua risposta, mi sto semplicemente ponendo delle domande. Hai ragione, il capo che ho citato non è quello contestato, ma il capo c) che hai riportato contesta una responsabilità oggettiva per i capi ascritti ai soggetti elencati, i quali sono stati tutti incolpati ex art. 4: Il Sig. Enrico Vellano, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018 la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva... Il Sig. Paolo Garimberti, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva... La Sig.ra Assia Grazioli-Venier, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva... Non sto a riportare gli altri che sono uguali. Quindi la mia domanda (alla quale non so rispondere) è la seguente: in ambito di diritto sportivo la contestazione di una responsabilità oggettiva rispetto al deferimento ex art. 4 di un soggetto della cui condotta la società debba rispondere equivale ad una contestazione ex art. 4 alla società stessa?
  19. Tu però hai scritto che l'art. 4 è stato contestato per la prima volta nella requisitoria quando in realtà era già stato contestato nel deferimento
  20. Quindi se un non giurista scrive che quella carta è rilevante per il processo va bene e se un non giurista scrive che non è rilevante non va bene? Il 99% di chi scrive sul forum non ha le competenze per sostenere nè l'una nè l'altra tesi. Figurati che io sono un giurista ma non mi occupo nè di diritto penale nè di diritto sportivo e quindi non mi ritengo competente ad esprimere un'opinione nè in un senso nè nell'altro.
  21. Scusa ma l'art. 4 non era già contenuto nel deferimento del 2022? RITENUTO IN FATTO Con atto di deferimento prot. 7506/233pf21-22/GC/GR/blp del giorno 1.4.2022, la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare i soggetti e le società che seguono: 1. Il Sig. Fabio Paratici, Chief Football Officer della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive dalla 2018/2019 alla 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia...
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