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Juventus
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Pertanto, a giudizio di questo Ufficio, le condotte sopra descritte ed emergenti dalle conversazioni telefoniche prese in esame, ascrivibili a BERGAMO, PAIREDO, MAZZE I e FACCHEDI, integrano evidentemente la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS. Ma, al contempo, proprio in considerazione delle modalità e delle finalità di tali condotte, in se stesse già rilevanti ex art. 1 cit., si deve ritenere che esse costituiscono un gravissimo attentato ai valori di terzietà, imparzialità ed indipendenza del settore arbitrale nel suo complesso. Invero, dalle modalità e dal contenuto delle telefonate non si può affatto ritenere verosimile che le stesse fossero finalizzate a sollecitare l'attenzione dell'arbitro designato alla delicatezza della gara, dal momento che, ovviamente, tale profilo è naturalmente connaturato alla funzione arbitrale e, pertanto, una 'particolare attenzione' richiesta ai componenti la terna arbitrale non può che assumere un significato di un trattamento di favore, come costantemente affermato nelle decisioni degli Organi della Giustizia sportiva. La completezza di analisi richiesta dalla complessità e dalla articolazione della vicenda in esame impone di valutare anche un altro profilo emergente dalle dichiarazioni rese dall'allora socio di maggioranza della società INTERNAZIONALE e dal contesto storico emergente all'epoca dei fatti. Invero, a giudizio della Procura, non può assolutamente assumere valenza esimente quanto asserito dal MORA DI in ordine alla convinzione, quanto meno putativa, formatasi in ambito societario in quel particolare periodo di tempo. L'attuale Presidente ha, infatti, dichiarato in sede di audizione che, alla luce di molteplici episodi negativi che si erano, a suo avviso, ripetuti nel corso del tempo in danno della squadra, era venuto meno la fiducia che i problemi avvertiti si sarebbero potuti risolvere in ambito istituzionale. Questo Ufficio ritiene in proposito che, anche in forza di tale convinzione, le condotte esaminate non si possono assolutamente giudicare scriminate e, a sostegno di tale convincimento, va richiamato quanto affermato con le decisioni assunte dagli Organi Giudicanti della FIGC nel noto procedimento di cui al deferimento del 23 giugno 2006 nei confronti, fra le altre, della società FIORENTINA. Questa società prospettava un convincimento analogo, quanto meno sotto il profilo putativo, a quello lamentato dal Presidente Moratti ma i Giudicanti non ritennero scriminate le condotte dei relativi Dirigenti ma valutarono il predetto elemento solo come parametro di graduazione della gravità del fatto e delle conseguenti sanzioni irrogate. 60 Pertanto, alla luce delle valutazioni sopra sinteticamente riportate, questo Ufficio ritiene che le condotte in parola siano tali da integrare la violazione, oltre che dei principi di cui all'art. 1, comma 1, CGS, anche dell'oggetto protetto dalla norma di cui all'art. 6, comma 1, CGS, in quanto certamente dirette ad assicurare un vantaggio in classifica in favore della società INTERNAZIONALE F.C., mediante il condizionamento del regolare fu nzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza, che devono necessariamente connotare la funzione arbitrale, in violazione del previgente art. 6, commi 1 e 2, CGS, in vigore all'epoca dei fatti ed oggi sostituito dall'art. 7, commi 1 e 2 del CGS. Oltre alla responsabilità dei singoli tesserati, ne conseguirebbe, sempre ove non operasse il maturato termine prescrizionale, anche la responsabilità diretta e presunta della società INTERNAZIONALE F.C., ai sensi dei previgenti artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, CGS, per quanto ascrivibile al proprio dirigente con legale rappresentanza ed al BERGAMO, PAIRETTO e MAZZE I , all'epoca dei fatti, ovviamente, non tesserati per la predetta società.
