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Robert Langdon

Comunicato Juventus: "Juventus-Chievo, Tribuna Sud chiusa: perché?"

Post in rilievo

Cosa centra scusa...mo è colpa della curva se abbiamo perso 2 partite?

 

No, ma son voglioso di punti e mi gioco la cabala con tutto .sisi

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La nostra società in Italia conta quanto la nostra politica in Europa... e cioè niente!

Mi dispiace soprattutto per l'impegno che sta mettendo il nostro Presidente

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c'è da meravigliarsi?

siamo in Italia, terzo mondo, anzi no quarto!

una sola cosa funziona nel nostro bel paese, la Juve e hanno tentato e stanno ancora tentando di adeguarla al resto delle cose italiane!

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perchè non si giudica in maniera obiettiva, ma in base al rilievo mediatico. Non squalificare la curva avrebbe portato troppi articoli sui giornalai romani e milanesi, e quindi se so cacati sotto...

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Ci aspetta una nuova multa per i meeerda dei bambini

 

È come il cane che si morde la coda

leggere bene magari?

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Sentenza OGGETTIVAMENTE senza senso e ridicola...purtroppo davanti a scempi del genere chi non è juventino ha il prosciutto sugli occhi e non è in grado di capire che la cosa è molto grave.

Capiscono benissimo, ma CONTRO la Juve va tutto bene, anzi non sarà mai abbastanza...

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Come si vede che il Coni è lo Stato.

 

Nessuna voglia di risolvere i problemi alla radice.

 

Nessuna.

 

Tanto comandiamo noi e un cogl.ne che paga lo troviamo sempre.

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Le motivazioni :o

 

"Il Collegio di Garanzia muove dalla considerazione che nella società contemporanea l'ordinamento (quello sportivo, ma anche quello statale, per altre ipotesi) prevede casi in cui, soprattutto ove alcune attività possano determinare rischi per una collettività (nel nostro caso coloro che assistono ad una competizione sportiva), determinati soggetti debbano rispondere di illeciti altrui pur in assenza di propria colpevolezza.

Nella responsabilità oggettiva - ed è anche il caso in esame - vale il c.d. principio di “precauzione”, in forza del quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è talmente forte che il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza (e ciò, ovviamente, fatta salva la punibilità anche penale, come nel caso in esame, dell'autore materiale ove individuato).

Ritiene il Collegio che il principio di precauzione, cui la responsabilità oggettiva della Società calcistica si collega, sia ben coerente con le finalità istituzionali perseguite dalle istituzioni e dagli altri soggetti operanti nel mondo dello sport: promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell'avversario in una libera competizione ove il migliore prevalga. La responsabilità oggettiva, che ha un forte effetto dissuasivo, preventivo e riparatorio, prescinde, tuttavia, da ogni giudizio di disvalore verso la Società sanzionata. Non è, in altri termini, la “rimproverabilità” o una “culpa in vigilando” che può determinare, nel caso in esame, la responsabilità oggettiva della ricorrente Juventus, ma il solo fatto, oggettivo e materiale, che un ordigno esplosivo estremamente pericoloso per l'incolumità degli altri spettatori sia stato lanciato da un contesto - il settore ospiti, occupato dai tifosi juventini - riconducibile alla Società sanzionata.

Ecco perché la giusta rivendicazione, da parte della ricorrente, di aver sempre operato per la prevenzione e di non aver potuto in alcun modo impedire il lancio della bomba carta non può avere rilievo esimente: appunto, perché ai fini della sanzione, l'ordinamento prescinde non solo dalla responsabilità diretta, ma anche da quella, indiretta, eventuale, per mancata prevenzione o vigilanza. La Società ricorrente, per argomentare sulla totale mancanza di collegamento tra l'autore materiale del gesto criminale e la squadra, si è a lungo soffermata sulle caratteristiche della persona tratta in arresto come presunto responsabile.

Tale argomenti non hanno rilievo dirimente, secondo il Collegio, ai fini della esclusione della responsabilità; ritiene, infatti, il Collegio, che ciò che rileva non è tanto la qualità dell'individuo, quanto il “contesto”, cioè l'ambito settoriale dello stadio, da cui la bomba è stata lanciata. Non vi è dubbio che il contesto - tribuna ospiti, giocando la Juventus come ospite del Torino - fosse proprio quello dei “sostenitori” della Juventus; ed è altrettanto evidente che quel “contesto”, cioè quella tribuna ospiti, occupata dai tifosi juventini, allorché dal proprio interno, al primo minuto del primo tempo, è stata lanciata una bomba che ha ferito alcune persone, non solo non ha compiuto alcun gesto di esecrazione, condanna o almeno dissociazione, ma al contrario, per i rimanenti 89 minuti, ha continuato con lanci di petardi e altri materiali a tenere in piedi una situazione di grave tensione e violenza (per la quale, peraltro, la stessa Juventus è stata ulteriormente sanzionata con misura pecuniaria).

Ritiene in altri termini il Collegio che il gesto criminale del lancio dal settore ospiti sia provenuto da un contesto di sostegno alla squadra con inaccettabile violenza, e che per la responsabilità oggettiva sia ampiamente sufficiente la provenienza, la “copertura” e il “sostegno” esplicito e implicito (con la mancata dissociazione e con la prosecuzione del lancio di petardi) da parte della tifoseria ivi presente. Il Codice di Giustizia sportiva punisce, infatti, il comportamento dei “sostenitori” e non solo quello degli abbonati o dei titolari di tessera del tifoso.

E il concetto di sostenitore, non a caso distinto dalla norma rispetto agli appartenenti alla tifoseria organizzata (che sono anch'essi, com'è ovvio, “sostenitori”...), non richiede un'indagine sulla “intensità” della passione sportiva, ovvero sulla prevalenza di intenzioni violente “accanto ed oltre” la passione sportiva. Ciò premesso, il Collegio sottolinea come lo stesso autore materiale del crimine ben può essere indicato come “sostenitore” della Juventus essendovi, in proposito, autorevoli valutazioni di organi di polizia, e veri e propri dati di fatto oggettivi che consentono di individuare l’autore del reato come persona vicina alle frange ultrà del tifo bianconero e assiduo frequentatore del Settore Sud dello Juventus Stadium.

In conclusione, è ben vero che la Società ricorrente ascrive ai comportamenti criminali del soggetto effetti del tutto controproducenti per le sorti della squadra “sostenuta”. Ma ciò non toglie né che l'autore materiale, né - soprattutto - il contesto settoriale (tribuna ospiti) da cui la bomba è stata lanciata siano oggettivamente riconducibili al sostegno alla squadra juventina. E che quest'ultima perciò, ancorché non “rimproverabile” per azioni od omissioni, debba soggiacere a titolo di responsabilità oggettiva".

 

In vita mia raramente ho letto deliri simili .doh

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Le motivazioni :o

 

 

 

In vita mia raramente ho letto deliri simili .doh

:o

 

.doh

 

Mi é venuto mal di testa a leggere ste stronzate.

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Eh perchè il popolino infelice è proprio una minaccia gigantesca

 

ma mi pare ovvio che chi prende queste decisioni faccia parte del popolino... altrimenti non si spiega

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"Il Collegio di Garanzia muove dalla considerazione che nella società contemporanea l'ordinamento (quello sportivo, ma anche quello statale, per altre ipotesi) prevede casi in cui, soprattutto ove alcune attività possano determinare rischi per una collettività (nel nostro caso coloro che assistono ad una competizione sportiva), determinati soggetti debbano rispondere di illeciti altrui pur in assenza di propria colpevolezza.

Nella responsabilità oggettiva - ed è anche il caso in esame - vale il c.d. principio di “precauzione”, in forza del quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è talmente forte che il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza (e ciò, ovviamente, fatta salva la punibilità anche penale, come nel caso in esame, dell'autore materiale ove individuato).

Ritiene il Collegio che il principio di precauzione, cui la responsabilità oggettiva della Società calcistica si collega, sia ben coerente con le finalità istituzionali perseguite dalle istituzioni e dagli altri soggetti operanti nel mondo dello sport: promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell'avversario in una libera competizione ove il migliore prevalga. La responsabilità oggettiva, che ha un forte effetto dissuasivo, preventivo e riparatorio, prescinde, tuttavia, da ogni giudizio di disvalore verso la Società sanzionata. Non è, in altri termini, la “rimproverabilità” o una “culpa in vigilando” che può determinare, nel caso in esame, la responsabilità oggettiva della ricorrente Juventus, ma il solo fatto, oggettivo e materiale, che un ordigno esplosivo estremamente pericoloso per l'incolumità degli altri spettatori sia stato lanciato da un contesto - il settore ospiti, occupato dai tifosi juventini - riconducibile alla Società sanzionata.

Ecco perché la giusta rivendicazione, da parte della ricorrente, di aver sempre operato per la prevenzione e di non aver potuto in alcun modo impedire il lancio della bomba carta non può avere rilievo esimente: appunto, perché ai fini della sanzione, l'ordinamento prescinde non solo dalla responsabilità diretta, ma anche da quella, indiretta, eventuale, per mancata prevenzione o vigilanza. La Società ricorrente, per argomentare sulla totale mancanza di collegamento tra l'autore materiale del gesto criminale e la squadra, si è a lungo soffermata sulle caratteristiche della persona tratta in arresto come presunto responsabile.

Tale argomenti non hanno rilievo dirimente, secondo il Collegio, ai fini della esclusione della responsabilità; ritiene, infatti, il Collegio, che ciò che rileva non è tanto la qualità dell'individuo, quanto il “contesto”, cioè l'ambito settoriale dello stadio, da cui la bomba è stata lanciata. Non vi è dubbio che il contesto - tribuna ospiti, giocando la Juventus come ospite del Torino - fosse proprio quello dei “sostenitori” della Juventus; ed è altrettanto evidente che quel “contesto”, cioè quella tribuna ospiti, occupata dai tifosi juventini, allorché dal proprio interno, al primo minuto del primo tempo, è stata lanciata una bomba che ha ferito alcune persone, non solo non ha compiuto alcun gesto di esecrazione, condanna o almeno dissociazione, ma al contrario, per i rimanenti 89 minuti, ha continuato con lanci di petardi e altri materiali a tenere in piedi una situazione di grave tensione e violenza (per la quale, peraltro, la stessa Juventus è stata ulteriormente sanzionata con misura pecuniaria).

Ritiene in altri termini il Collegio che il gesto criminale del lancio dal settore ospiti sia provenuto da un contesto di sostegno alla squadra con inaccettabile violenza, e che per la responsabilità oggettiva sia ampiamente sufficiente la provenienza, la “copertura” e il “sostegno” esplicito e implicito (con la mancata dissociazione e con la prosecuzione del lancio di petardi) da parte della tifoseria ivi presente. Il Codice di Giustizia sportiva punisce, infatti, il comportamento dei “sostenitori” e non solo quello degli abbonati o dei titolari di tessera del tifoso.

E il concetto di sostenitore, non a caso distinto dalla norma rispetto agli appartenenti alla tifoseria organizzata (che sono anch'essi, com'è ovvio, “sostenitori”...), non richiede un'indagine sulla “intensità” della passione sportiva, ovvero sulla prevalenza di intenzioni violente “accanto ed oltre” la passione sportiva. Ciò premesso, il Collegio sottolinea come lo stesso autore materiale del crimine ben può essere indicato come “sostenitore” della Juventus essendovi, in proposito, autorevoli valutazioni di organi di polizia, e veri e propri dati di fatto oggettivi che consentono di individuare l’autore del reato come persona vicina alle frange ultrà del tifo bianconero e assiduo frequentatore del Settore Sud dello Juventus Stadium.

In conclusione, è ben vero che la Società ricorrente ascrive ai comportamenti criminali del soggetto effetti del tutto controproducenti per le sorti della squadra “sostenuta”. Ma ciò non toglie né che l'autore materiale, né - soprattutto - il contesto settoriale (tribuna ospiti) da cui la bomba è stata lanciata siano oggettivamente riconducibili al sostegno alla squadra juventina. E che quest'ultima perciò, ancorché non “rimproverabile” per azioni od omissioni, debba soggiacere a titolo di responsabilità oggettiva".

 

Vorrei sottolineare alcuni punti così per parlare:

Primo grassetto: Praticamente, se sono presente ad una rapina e non intevengo per fermarla potrei essere incolpato anche io.

Secondo grassetto: In pratica si afferma che, nonostante moralmente la Juventus sia una ottima società, questo non la esime dall'essere colpevolizzata per questo reato. Quindi il giudizio morale positivo non fa sollevare la Juve dalla responsabilità.

Terzo grassetto: se gli altri spettatori si fossero dissociati non ci sarebbe stata la punizione. Quindi stavolta il giudizio morale ha un peso, prima non lo aveva: non ti dissoci, anche se non sei tu il colpevole, allora moralmente sei da condannare tu e la squadra per cui tifi.

Quarto grassetto: ciliegina sulla torta: siccome frequenti la curva sud, immagino non entrandoci perché non sei abbonato e sei sotto DASPO, la curva deve essere squalificata. E perché? Allora bisogna chiudere anche il bar che frequenta e dare il DASPO ai suoi parenti solo perché li frequenta.

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Il CONI faceva prima a scrivere "non stiamo capendo nulla di quello che stiamo facendo", almeno così erano onesti. O forse chissà, lo sapevano eccome quello che stavano facendo...

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questa è una vergogna

La società faccia qualcosa!

 

 

Questa decisione ci danneggia gratuitamente senza alcun motivo! Dovrebbero piantare un casino che metà basta

 

 

 

 

 

E mi chiedo chi diavolo sia quell'idiot che ha potuto partorire una sentenza del genere

Sentenza in piena sintonia con la saga di Farsopoli!

Non si può tollerare...

La Società deve trovare il modo di reagire e, inoltre, rimborsare la gente della Curva!

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A questo punto cosa servono la tessera del tifoso, i biglietti nominativi, i posti numerati? Dovrebbero servire ad individuare i colpevoli di atti violenti proprio per evitare di punire i tifosi normali. E difatti ecco la coerenza! Basta con i biglietti nominativi e le tessere del tifoso!

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