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VincentJuventus

Il Consiglio di Stato condanna la FIGC: abuso di posizione dominante nei tornei giovanili

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Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro la sentenza del TAR Lazio, ripristinando la sanzione inflitta alla FIGC per abuso di posizione dominante nell’organizzazione delle competizioni calcistiche giovanili.

 

Con la decisione, i giudici amministrativi di secondo grado hanno ritenuto fondate le conclusioni dell’AGCM, che nel 2024 aveva sanzionato la FIGC per 4,2 milioni di euro, contestando una strategia volta a estendere il proprio monopolio dalle competizioni agonistiche a quelle ludico-amatoriali giovanili, a danno degli Enti di Promozione Sportiva (EPS). Il TAR del Lazio aveva cancellato la sanzione, ora invece ristabilita con la nuova sentenza da parte del Consiglio di Stato.

Come si legge nella sentenza consultata da Calcio e Finanza, il procedimento riguarda due mercati distinti ma collegati, ovverosia da un lato l’organizzazione di manifestazioni calcistiche agonistiche per atleti under 17 e dall’altro l’organizzazione di manifestazioni ludico-amatoriali giovanili, dove la FIGC opera in concorrenza con gli EPS.

In entrambi i segmenti, secondo il Consiglio di Stato, la Federazione gode di una posizione dominante, anche in virtù dei poteri regolatori esclusivi riconosciuti dal CONI. La sentenza evidenzia come la FIGC abbia utilizzato tali poteri non per competere “sui meriti”, ma per restringere l’accesso dei concorrenti al mercato.

Al centro della decisione vi sono i comunicati ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, adottati a partire dalla stagione 2015/2016, che:

  • vietavano alle società affiliate FIGC di partecipare a tornei organizzati dagli EPS;
  • successivamente subordinavano la partecipazione alla stipula di convenzioni mai effettivamente concluse;
  • infine, introducevano anche obblighi di autorizzazione preventiva.

Secondo i giudici, tali misure hanno avuto un chiaro effetto escludente, impedendo agli EPS di organizzare liberamente attività sportive e rafforzando la posizione della FIGC nei mercati di riferimento.

Un passaggio centrale della sentenza chiarisce che la legittimità sportiva o regolamentare delle condotte non esclude l’abuso anticoncorrenziale: «Il carattere abusivo di un comportamento alla luce dell’art. 102 del T.F.U.E. non ha relazione con la sua conformità ad altre normative, giacché gli abusi di posizione dominante consistono, per lo più, proprio in comportamenti leciti alla luce di altri settori dell’ordinamento». Il Consiglio di Stato respinge così la tesi del TAR, secondo cui l’assenza di impugnazioni davanti alla giustizia sportiva avrebbe escluso la lesività delle condotte, visto che nel caso in questione si parla di rilevanza per il diritto antitrust.

 

Altro elemento decisivo è la mancata stipula delle convenzioni previste dal regolamento CONI. Secondo i giudici la mancata stipula delle convenzioni ha costituito il presupposto logico per l’adozione di una regolazione unilaterale da parte della FIGC, idonea a ostacolare l’attività degli EPS sui mercati di riferimento. «La regolazione della FIGC ha, quindi, escluso la possibilità di una libera partecipazione delle società affiliate alle competizioni e agli eventi organizzati dagli EPS».

La Federazione, anziché adottare il modello CONI, avrebbe imposto regole proprie, estendendo i vincoli anche ad attività che, per normativa, avrebbero dovuto restare libere. «La condotta della FIGC non può, quindi, ritenersi sorretta da una giustificazione oggettiva o limitata a dettare regole di carattere solo sportivo (nell’interesse generale degli atleti), avendo riverberi notevoli sulle attività economiche degli EPS».

 

In conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto integrata la violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ribadendo che un soggetto in posizione dominante ha una “responsabilità speciale” nel non falsare la concorrenza. La FIGC, secondo il Consiglio di Stato, ha sfruttato mezzi propri della sua posizione dominante, non riproducibili da un concorrente altrettanto efficiente, alterando la struttura concorrenziale del mercato.

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1 ora fa, VincentJuventus ha scritto:

In conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto integrata la violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ribadendo che un soggetto in posizione dominante ha una “responsabilità speciale” nel non falsare la concorrenza. La FIGC, secondo il Consiglio di Stato, ha sfruttato mezzi propri della sua posizione dominante, non riproducibili da un concorrente altrettanto efficiente, alterando la struttura concorrenziale del mercato

A questo ci si doveva appoggiare nel 2006 direttamente alla CGUE...ma il nostro avvocato ha pensato bene di suggerire di rivolgersi alla clemenza della Corte Federale (è stato comunque ben pagato).

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È lo stesso schema che adottano a scala superiore tramite la UEFA. Minacciano, in puro stile mafioso, e impediscono agli altri di operare in concorrenza. Ma sempre in nome dello sport .sisi

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17 ore fa, VincentJuventus ha scritto:

 

Naturalmente la multa sarà a carico della società Juventus per non aver resa edotta la FIGC del possibile provvedimento sanzionatorio...

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