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Sentenza Calciopoli: Moggi condannato a 2 anni e 4 mesi. Pene ridotte per gli altri. Avv. Prioreschi: "La battaglia va avanti in Cassazione"

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Esistono «molteplici e articolati elementi probatori» sulla sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui si sono resi responsabili diversi imputati, tra cui l'ex dg della Juventus Luciano Moggi: è quanto sottolineano i giudici della sesta sezione della Corte d'Appello di Napoli (presidente Silvana Gentile, consiglieri Roberto Donatiello e Cinzia Apicella), nelle motivazioni della sentenza di secondo grado emessa il 17 dicembre scorso. Le motivazioni, contenute in 203 pagine, sono state depositate oggi.

 

La Corte sottolinea, tra l'altro, che «la leggerezza e apparente convivialità con cui avvenivano gli accordi per la designazione delle griglie arbitrali tra personaggi come Bergamo, Moggi o Giraudo, appare gravissima alla luce della evidente lesione del principio di terzietà che dovrebbe presiedere alla scelta di un direttore di gara che, in quanto tale, ricopre un ruolo di 'arbitro' in ogni accezione, ovvero secondo il principio di mantenere una equidistanza necessaria ed ineludibile tra i contendenti che non deve mai venire meno».

 

E ciò «soprattutto in un contesto in cui l'attenzione degli utenti (che non va confusa con la mera tifoseria) travalica il mero attaccamento alla propria squadra di calcio ma attiene alla regolarità concreta della disputa di gioco».

 

Per i giudici le conversazioni portate alla luce dalle indagini «nulla di conviviale assumevano, anzi spesso alcune di esse mostravano nella scelta dell'eloquio anche la durezza dei rapporti che intercorrevano tra alcuni partecipi al sodalizio e dell'evidente obiettivo di impossessarsi e di mantenere un potere di controllo».

 

Luciano Moggi «esercitava un ruolo preminente sugli altri sodali» coinvolti in Calciopoli in virtù anche «di una spregiudicatezza non comune». Lo scrivono i giudici della sentenza d'appello del processo a Calciopoli.

 

«Dagli atti processuali - si legge nelle motivazioni - emerge il suo ruolo preminente sugli altri sodali, dovuto non solo alla sua personalità decisa, ma al contempo concreta e priva di filtri nell'esporre le sue decisioni, ma anche per la sua capacità di porre in contatto una molteplicità di ambienti calcistici fra loro diversi e gestirne le sorti con una spregiudicatezza non comune». Per la Corte d'Appello «la figura assolutamente apicale nel sodalizio di Luciano Moggi appare certa e inequivocabile. Egli - sottolineano i magistrati - non solo ha ideato di fatto lo stesso sodalizio, ma ha anche creato i presupposti per far sì di avere un'influenza davvero abnorme in ambito federale». Nella sentenza si fa riferimento alla «peculiare capacità di Moggi di avere una molteplicità di rapporti a vario livello con i designatori arbitrali fuori dalle sedi istituzionali, ai quali riusciva a imporre proprie decisioni, proprie valutazioni su persone e situazioni (come nel caso delle trasmissioni televisive soprattutto valutative sulla condotta dei singoli arbitri) coinvolgendoli strettamente così nella struttura associativa e nel perseguimento della comune illecita finalità». Un passaggio è dedicato anche alle incursioni di Moggi negli spogliatoi dei direttori di gara: «Appaiono eclatanti - si legge nella sentenza - le diverse incursioni di Moggi, assieme a Giraudo, negli spogliatoi di arbitri e assistenti». In particolare i giudici rievocano il caso Paparesta con Moggi furibondo con la terna dopo Reggina-Juventus del 7 novembre 2004 in cui venne alla luce «una condotta a dir poco aggressiva da parte del ds della Juventus» e in cui «appare significativo la non isolata mancata indicazione di tale grave episodio da parte dell'arbitro nel referto e ciò appare conseguenza diretta del timore di Paparesta». Nel processo d'appello Moggi è stato condannato a due anni e 4 mesi.

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Nelle motivazioni non si dice niente delle SIM straniere?

Le tirano in ballo.................ma non le sentono.St'Infami!!!

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