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Skizzo91

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  1. Non penso che chi chiamasse chi avrebbe poi tanta importanza, ma dubito che quella serpe di Marotta chiamasse direttamente Rocchi. In ogni caso se dovesse esserci prova che Marotta avesse detto a Rocchi qualcosa del tipo "io quell'arbitro lì non lo voglio più, non farmelo avere" la cosa non sarebbe diversa dal "Metti dentro Collina" di Facchetti (che avrebbe portato alla retrocessione dell'inter se non fosse scattata la prescrizione). Da quello che emerso fino ad ora, stiamo parlando del sesso degli angeli...
  2. Esatto, è questo il punto...poi fossimo noi direbbero che "Marotta non poteva non sapere" ma questo è un altro discorso...
  3. No, certo che è un illecito! Ciò che cambia è la responsabilità della società. Se a commettere un illecito fosse Marotta la responsabilità sarebbe diretta e comporterebbe fino alla RETROCESSIONE. Se a farlo è un tesserato invece la responsabilità è oggettiva e comporta al massimo una penalizzazione in punti...
  4. Si, ma c'è differenza se a commettere un illecito è l'amministratore delegato e un tesserato come un addetto degli arbitri: nel primo caso la responsabilità è diretta mentre nel secondo è oggettiva (es: Meani e il Milan durante calciopoli). Quindi o si dimostra che Marotta sapeva e l'addetto degli arbitri agiva su suo ordine o la responsabilità è oggettiva...
  5. No. La prevenzione dei fatti violenti è l'articolo 25 del CGS e non il 7 che invece è "Scriminante o attenuante della responsabilità della società" https://www.figc.it/media/276306/codice-di-giustizia-sportiva-figc_modifica_-aggiornato_su_cu_18a_del_10-07-2025.pdf
  6. No, l’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC non riguarda (solo) la violenza negli stadi. L’articolo 7 si intitola: "Scriminante o attenuante della responsabilità della società": "Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all’art. 6 (che invece definisce la responsabilità diretta e oggettiva delle società per gli atti compiuti da dirigenti, tesserati, dipendenti e sostenitori) , così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto FIGC." In pratica l'articolo 7 è equiparabile al modello 231 del codice penale societario...
  7. Sono andato a controllare e le regole sono si cambiate (nel 2019) ma oltre a non essere stata cambiata la differenza fra responsabilità diretta e quella oggettiva, le nuove regole (art 7 CGS) alleggeriscono la posizione delle società introducendo meccanismi esimenti/attenuanti legati ai modelli organizzativi (compliance). In pratica se una società dimostra di avere un modello organizzativo che punta a prevenire comportamenti illeciti, anche i caso di illeciti da parte di un tesserato (non con potere di firma) le società possono comunque uscirne "pulite". Ergo, senza un coinvolgimento di Bellosguardo dimostrato qui questi la scampano di nuovo
  8. Purtroppo non avendo l'addetto degli arbitri potere di firma, anche nella migliore delle ipotesi, la società dell'inter scaricherebbe su di lui ogni responsabilità (tipo Meani) e la responsabilità sportiva sarebbe solo oggettiva e non diretta, quindi al massimo un po' di punti di penalizzazione.
  9. Stessa cosa però si può dire per esempio di un ipotetico acquisto di Gudmunsson da parte della Juve. Comisso ti chiederebbe 90 milioni, il giocatore gli fa una pernacchia e firma con la Juve e alla fiore non va un centesimo
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