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davjuve

Le motivazioni della CAF sul caso plusvalenze: "Illecito grave, violato l'art.4"

Post in rilievo

3 ore fa, AngriJuve ha scritto:

Mah, quando hanno deciso di fregarti non c'è difesa che tenga pare. Moggi si è difeso con le unghie e con i denti in tutte le sedi possibili e immaginabili ed ha ottenuto niente 

Sta aspettando l'esito dei ricorsi in sede internazionale.

mi pare si sia rivolto alla Corte di Giustizia Europea..

Sperando che viva a lungo..

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Art. 4

Obbligatorietà delle disposizioni generali 1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.  Quindi essendo amministrativo, non applicabile.

Art. 4

Obbligatorietà delle disposizioni generali 1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.  Quindi essendo amministrativo, non applicabile.

L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il termine è, in generale, riferito all'insieme degli esercizi praticati, secondo regole codificate da istituzioni, per divertimento o per competizione (anche professionalmente) che stimolino le capacità fisiche e psichiche della persona.

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4 minutes ago, Mr. Bluff said:

Ultimamente si sta dichiarando incompetente qualunque sia l'oggetto del ricorso e la domanda in esso contenuto.

Ma il fatto che la Juve si quotata e essa stessa e gli azionisti stiano subendo danni economici non ha alcun valore nella decisione?

Conta solo il merito?

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4 minuti fa, qezo ha scritto:

Sembrano spazi pubblicitari. Sarebbe interessante sapere chi li ha acquistati.

Sono spazi pubblicitari: chi l'ha acquistati non lo so, ma posso informarmi. Forse i club DOC: chiedo

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10 ore fa, Totik ha scritto:

Infatti la fattura del Marsiglia è stata modificata appositamente in quanto prevedeva uno scambio quando invece doveva essere un acquisto ed una vendita. La Juve l'ha fatta modificare e il CFA l'ha considerata una prova delle malefatte.

La fattura è del Marsiglia per il pagamento di Akè da parte della Juventus, la voce "compensasion" viene barrate e sostituita con "Agreement"

Poi viene barrata anche tutta la descrizione della fattura scritta dal Marsiglia per giustificare il pagamento di questi 8 milioni, dove si fà riferimento alla "compensasion" ma anche a Franco Tongya

Quindi secondo l'accusa era un'operazione di scambio (e anche il Marsiglia evidentemente l'ha considerato uno scambio inizialmente) ma la Juventus non voleva fosse riconosciuto ufficialmente come tale perchè altrimenti nella contabilità si diveva registrare diversamente, cioè come permuta e a plusvalenza pari a zero

 

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2 minuti fa, rjd ha scritto:

Ma il fatto che la Juve si quotata e essa stessa e gli azionisti stiano subendo danni economici non ha alcun valore nella decisione?

Conta solo il merito?

Che fine ha fatto la richiesta di risarcimento per disparità di trattamento fatta dalla Juve?

Se non ricordo male il TAR di Roma, che è l'unico a cui ci si può rivolgere, si è dichiarato incompetente..

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7 minuti fa, Roby76MJ ha scritto:

Sicuramente mia mancanza, ma vuoi che chiediamo qui dentro quanti li conoscono?

Per me, e sottolineo parere personale, in una situazione del genere, con l'opinione pubblica antijuventina che sta, come al solito, incidendo sulle sentenze col sentimento popolare diffuso, la nostra tattica difensiva deve essere di attacco anche, e soprattutto, mediaticamente.

Io la vedo così.

E, a parte alcuni di noi, tipo te, come può essere che a livello mediatico globale, nessuna sappia chi sono i nostri legali o non si siano mai visti in TV?

Per me è una scelta sbagliata, ma sicuramente sanno meglio loro come comportarsi.

Lo Zaccone del 2006 era considerato un principe del foro, così tanto per chiarire, ma si dichiarò incompetente per quanto riguarda la legislazione sportiva (parole sue). Allo stato attuale abbiamo un CDA tecnico creato apposta per questo caso specifico e vuoi che gli avvocato non siano esperti del campo?

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Adesso, joe1967 ha scritto:

Lo Zaccone del 2006 era considerato un principe del foro, così tanto per chiarire, ma si dichiarò incompetente per quanto riguarda la legislazione sportiva (parole sue). Allo stato attuale abbiamo un CDA tecnico creato apposta per questo caso specifico e vuoi che gli avvocato non siano esperti del campo?

Ma chi ha detto che non sono esperti?

Ho detto che vorrei una metodologia difensiva diversa, parere mio.

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1 minute ago, joe1967 said:

Lo Zaccone del 2006 era considerato un principe del foro, così tanto per chiarire, ma si dichiarò incompetente per quanto riguarda la legislazione sportiva (parole sue). Allo stato attuale abbiamo un CDA tecnico creato apposta per questo caso specifico e vuoi che gli avvocato non siano esperti del campo?

 

Infatti qui si tratta della volontà di difendersi con ogni mezzo.

Purtroppo per ora non abbiamo info a tal proposito.

 

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3 minuti fa, Roby76MJ ha scritto:

Ma chi ha detto che non sono esperti?

Ho detto che vorrei una metodologia difensiva diversa, parere mio.

Non sono gli avvocati a dover premere politicamente..

Quello lo devono fare i padroni della JUve ed i mezzi li hanno per fare pressione...

Infatti stanno cominciando ad uscire gli articoli che parlano del danno economico per le disdette..

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Questo è il valore attuale della serie A. Bravi, spediteci in B così il prossimo anno vi confronterete con il campionato qatariota

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3 minuti fa, Roby76MJ ha scritto:

Ma chi ha detto che non sono esperti?

Ho detto che vorrei una metodologia difensiva diversa, parere mio.

Fossimo tu ed io gli avvocati andremmo lì a rovesciare il tavolo. Chiaramente per noi che stiamo dietro un monitor è facile parlare: anche a me la dichiarazione rilasciata dalla società dopo la sentenza è apparsa moscia, però sono frasi di circostanza. Speriamo arrivino i fatti

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1 ora fa, Z@@M ha scritto:

Guarda che è scritto anche nel comunicato delle motivazioni. Per i dirigenti di Parma e Pisa il Procuratore indicava anche che l'illecito toccava anche la possibilità di iscriversi al campionato. 

Ma sappiamo bene come è andata a finire e che hanno detto per tenere fuori le altre..

VERGOGNOSO. 

Spero che la proprietà tiri giù tutto il castello con una causa milionaria, suggerisco loro di metterci dentro anche i danni di calciopoli. 

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6 minutes ago, joe1967 said:

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Questo è il valore attuale della serie A. Bravi, spediteci in B così il prossimo anno vi confronterete con il campionato qatariota

Non hanno nemmeno speso quei soldi. Sono tutti arrivati dall’Estero.

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Adesso, joe1967 ha scritto:

 

Eccheccazz...togliete sta mierda dal forum

Perché? Se lo dicevano da soli che erano bravi a fare plusvalenze. Non è confessorio?

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15 minuti fa, mirc57 ha scritto:

Art. 4

Obbligatorietà delle disposizioni generali 1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.  Quindi essendo amministrativo, non applicabile.

L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il termine è, in generale, riferito all'insieme degli esercizi praticati, secondo regole codificate da istituzioni, per divertimento o per competizione (anche professionalmente) che stimolino le capacità fisiche e psichiche della persona.

questa è un'ottima osservazione.

potrebbe essere la chiave di volta

bravo

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1 ora fa, rjd ha scritto:

Scusate, io non capisco nulla di contabilità, ma leggendo in giro mi sembra tutto si riduca al fatto di contabilizzare come un unica operazione o come due operazioni separate.

La Juve ha sempre utilizzato la seconda opzione e quindi ha potuto indicare il valore a piacimento non essendoci un modo oggettivo.

Ovviamente questo è dibattibile, ma si tratta meramente di interpretazioni su come stilare il bilancio.

Autorità come la CONSOB possono tranquillamente obiettare, poi si vedrà a processo, si tratta di temi di bilancio complicatissimi per super esperti, la giustizia sportiva non ha nemmeno interpellato dei periti.

Tutte le società da sempre contabilizzano gli scambi in questo modo. 

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Sentito Santoro ex Giudice sportivo? Io sono fiducioso sull'esito del ricorso, ma e dice ma, bisogna vedere che clima ci sarà. 

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3 minuti fa, RogerWaters ha scritto:

Perché? Se lo dicevano da soli che erano bravi a fare plusvalenze. Non è confessorio?

Mi riferivo alla fonte e a qullo scritto sul primo rigo

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La Juve prima squadra da 500 milioni/anno va in SuperLega, la Next Gen da 50 milioni/anno rimane in Italia e la Juventus Women da 5 milioni/anno traina il settore femminile. Andrea Agnelli geniale precursore in tutto, anche se e’ caduto sul campo. .ok 

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3 ore fa, Maxseven ha scritto:

E per quale motivo?

Mi citi quale norma vieterebbe di scambiare giocatori che generano plusvalenza?

 

Mi spieghi questo cosa centrerebbe con la contabilizzazione delle plusvalenze?

   La plusvalenze è riferita ad un singolo giocatore, che sia venduto o scambiato non fa nessuna differenza.

 

Mi pare solo che stai dicendo cose a caso per dire che la Juventus è colpevole.

 

Eh..ma quotata in borsa( dal punto di vista sportivo non c'entra una emerita mazza se quotata in borsa o no.)

 

 

 

 

 

Come mai il Napoli nell'affare Oshimen(. Un esempio su altre 1.000 operazione che potrei citare) ha fatto ben tre plusvalenze con ragazzi risultati poi inutili?

 

 

In ogni gni caso aspetto che mi citi la norma che vieta di generare plusvalenze negli scambi e dopo che lo hai fatto mi aspetto che applichi la stessa norma al Napoli ed alle altre squadre tipo Inter/ Casadei.

IAS n.38 - IASB - Principio contabile internazionale

 

"Rilevazione e valutazione" paragrafo 45 "Permute di attività"

 

 

Non voglio andare contro la Juve a prescindere, voglio prima capire di cosa veniamo accusati prima di prendere il forcone

Noi siamo stati condannati per i comportamenti nell'aggirare questa norme non direttamente per la plusvalenze

E' una norma che non si può comunque applicare ne al Napoli ne all'Inter perchè non quotate in borsa, infatti la Consob non ha indagato su di loro perchè non poteva farlo

 

 

 

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3 minuti fa, Gnn ha scritto:

IAS n.38 - IASB - Principio contabile internazionale

 

"Rilevazione e valutazione" paragrafo 45 "Permute di attività"

ma nessuno ha mai voluto fare una permuta in tutta la storia del calcio, né dei giocani provenienti dal vivaio né dei calciatori in prima squadra.

ogni calciatore viene ceduto separatamente per fare una plusvalenza. che è lecita.

sono da sempre contabilizzate come tutte operazioni separate.

chi è che ha deciso che col Marsiglia dovevamo fare uno scambio? un baratto?

chi lo ha deciso?

la mail che hanno tradotto male? il PM?

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La proprietà deve seriamente pensare ad abbandonare questa federazione. Tralasciando la questione dei diritti tv ( perchè se freneranno le plusvalenze gli unici introiti saranno quelli ) che saranno nettamente al ribasso dato che Sky e Dazn prenderanno le distanze da sto scempio, il clima che ci sarà intorno a noi sarà sempre più pesante. Anche se dovessimo uscirne bene ci sarà sempre quel clima, che porterà gli arbitri a non fischiare falli, giornali che alzeranno cori di protesta + di quanto non si faccia oggi e molto altri.

Restare in questa federazione vuole dire che tra tot anni un procuratore di altra fede calcistica farà la stessa identica cosa di Pecoraro e di Chinè.

 

Ribadisco, opzione da prendere seriamente in considerazione.

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24 minuti fa, Gnn ha scritto:

"Rilevazione di un costo" paragrafo 45

Puoi evidenziare, per i non esperti in contabilità dove è scritto che la plusvalenza non si può fare nel caso di vendita con acquisto ?

 

Il paragrafo 45 è reltivo alle permute

 

Permute di attività

45 Una o più attività immateriali possono essere acquisite in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un'attività non monetaria con un'altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriale è valutato al fair value (valore equo) a meno che a) l'operazione di scambio manchi di sostanza commerciale, o b) né il fair value (valore equo) dell'attività ricevuta né quello dell'attività ceduta sia misurabile attendibilmente. L'attività acquistata è valutata in questo modo anche se l'entità non può stornare immediatamente l'attività ceduta. Se l'attività acquistata non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è commisurato al valore contabile dell'attività ceduta.

46 L'entità determina se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui si suppone che i suoi flussi finanziari futuri cambino a seguito dell'operazione. Un'operazione di scambio ha sostanza commerciale se:


a) la configurazione (ossia rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell'attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell'attività trasferita; o
b) il valore specifico dell'entità relativo alla porzione delle attività dell'entità interessata dall'operazione si modifica a seguito dello scambio; e
c) la differenza di cui in a) o b) è significativa rispetto al fair value (valore equo) delle attività scambiate.


Al fine di determinare se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore per l'entità della parte delle sue operazioni interessata dalla transazione, deve riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente anche senza che l'entità debba svolgere calcoli dettagliati.

47 Il paragrafo 21(b) specifica che una condizione per rilevare un'attività immateriale è che il costo dell'attività possa essere valutato attendibilmente. Il fair value di un'attività immateriale è valutabile attendibilmente se (a) non è significativa la variabilità nella gamma di valori ragionevoli del fair value determinati per tale attività, ovvero se (b) le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del fair value. Se un'entità è in grado di valutare attendibilmente il fair value dell'attività ricevuta o dell'attività ceduta, allora il fair value dell'attività ceduta è utilizzato per misurare il costo, a meno che il fair value dell'attività ricevuta sia più chiaramente evidente.

 

 

La rilevazione di un costo è invece va dal paragrafo 68 al 87

 

RILEVAZIONE DI UN COSTO

68 Le spese sostenute per un elemento immateriale devono essere rilevate come costo nell'esercizio in cui sono state sostenute a meno che:


a) siano parte del costo di un'attività immateriale che soddisfa le condizioni previste per la rilevazione in bilancio (vedere paragrafi 18-67); o
b) l'elemento sia acquisito in un'aggregazione aziendale e non possa essere rilevato come attività immateriale. In tal caso, esso costituisce parte del valore rilevato come avviamento alla data di acquisizione (vedereIFRS 3).

69 In alcune circostanze, la spesa viene sostenuta per procurare futuri benefici economici all'entità, ma non può essere rilevata come un'attività immateriale o altra attività acquistata o creata. In caso di fornitura di beni, l'entità rileva tale spesa come costo quando ha il diritto di accedere a tali beni. In caso di fornitura di servizi, l'entità rileva la spesa come costo quando riceve i servizi. Per esempio, ad eccezione di quando essa costituisce parte del costo di un'aggregazione aziendale, la spesa per la ricerca viene rilevata come costo quando viene sostenuta (vedere paragrafo 54). Altri esempi di spese che vengono rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute sono:


a) spese di impianto di attività (ossia costi di avvio), a meno che tali spese siano incluse nel costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 16. Le spese di impianto possono essere composte da spese di costituzione di un'entità legale,
spese per aprire un nuovo impianto o attività (costi precedenti all'apertura) o spese per intraprendere nuove attività o lanciare nuovi prodotti o processi (costi pre-operativi);
b) spese per la formazione del personale;
c) spese pubblicitarie e attività promozionali (compresi i cataloghi per vendite per corrispondenza).
d) spese di ricollocazione o riorganizzazione parziale o integrale dell'entità.

69A Un'entità ha il diritto di accedere ai beni quando ne è proprietaria. Analogamente, ha il diritto di accedere ai beni quando sono stati costruiti da un fornitore conformemente ai termini di un contratto di fornitura e l'entità potrebbe esigerne la consegna in cambio di un pagamento. I servizi sono ricevuti quando sono eseguiti da un fornitore conformemente ad un contratto di prestazione all'entità e non quando l'entità li utilizza per fornire un altro servizio, ad esempio, per fornire una pubblicità ai clienti.

70 Il paragrafo 68 non impedisce ad un'entità di rilevare un pagamento anticipato tra le poste dell'attivo nel caso in cui il pagamento per i beni sia avvenuto prima che l'entità abbia ottenuto il diritto di accedere a tali beni. Analogamente, il paragrafo 68 non impedisce ad un'entità di rilevare un pagamento anticipato tra le poste dell'attivo nel caso in cui il pagamento per i servizi sia avvenuto prima che l'entità abbia ricevuto tali servizi.

 

Costi pregressi non rilevabili come attività

71 Le spese sostenute per un elemento immateriale inizialmente rilevate come costi di periodo non devono essere ad una data successiva rilevate come parte del costo di un'attività immateriale.


VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE

72 L'entità deve scegliere il suo principio contabile tra il modello del costo del paragrafo 74 e il modello della rideterminazione del valore del paragrafo 75. Se un'attività immateriale è contabilizzata con il modello della rideterminazione del valore, tutte le altre attività nella sua classe devono inoltre essere contabilizzate utilizzando lo stesso modello, salvo l'assenza di un mercato attivo per tali attività.

73 Una classe di attività immateriali è un assieme di attività di natura e utilizzo similare per l'attività dell'entità. La valutazione degli elementi contenuti nella classe di attività immateriali è rideterminata simultaneamente per evitare valutazioni selettive di attività ed evitare che gli importi rilevati in bilancio siano composti da una combinazione di costi e valori riferiti a date differenti.

 

Modello del costo

74 Dopo la rilevazione iniziale, un'attività immateriale deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

 

Modello della rideterminazione del valore

75 Dopo la rilevazione iniziale, un'attività immateriale deve essere iscritta in bilancio all'importo rideterminato, cioè al fair value (valore equo) alla data di rideterminazione del valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata. Per l'applicazione delle rideterminazioni del valore in conformità alle disposizioni del presente Principio, il fair value deve essere misurato facendo riferimento a un mercato attivo. Le rideterminazioni devono essere effettuate con una regolarità tale da far sì che alla data di riferimento del bilancio il valore contabile dell'attività non si discosti significativamente dal suo fair value (valore equo).

76 Il modello della rideterminazione del valore non permette:


a) la rivalutazione delle attività immateriali che non sono state precedentemente rilevate come attività; o
b) la rilevazione iniziale delle attività immateriali a importi diversi dal costo.

77 Si applica il modello della rideterminazione del valore dopo che un'attività è stata inizialmente rilevata al costo. Tuttavia, se solo parte del costo di un'attività immateriale è rilevata come attività poiché questa solo soddisfaceva i criteri previsti per la rilevazione fino a un certo momento del processo (cfr. paragrafo 65), il modello di rideterminazione del valore può essere applicato all'intera attività. Inoltre, il modello della rideterminazione del valore può essere applicato a un'attività immateriale ottenuta per mezzo di un contributo pubblico e rilevata a un valore nominale (cfr. paragrafo 44).

78 Benché possa accadere, è insolito che vi sia un mercato attivo per un'attività immateriale. Per esempio, in alcune giurisdizioni, possono esistere mercati attivi per il libero trasferimento di licenze per taxi, licenze di pesca o quote di produzione. Tuttavia, non possono esistere mercati attivi per marchi, testate giornalistiche, diritti editoriali di musica e film, brevetti o marchi di fabbrica, perché ognuna di queste attività è unica nel suo genere. Inoltre, sebbene le attività immateriali siano acquistate e vendute, i contratti sono negoziati tra compratori e venditori individuali, e le transazioni sono relativamente infrequenti. Per le citate motivazioni, il prezzo pagato per un'attività potrebbe non fornire prova sufficiente del fair value (valore equo) di un'altra attività. Inoltre, i prezzi sono spesso non disponibili al pubblico.

79 La frequenza delle rivalutazioni dipende dalla volatilità dei fair value (valore equo) delle attività immateriali oggetto di rivalutazione. Se i fair value (valore equo) di un'attività differiscono in maniera rilevante dal valore contabile, si rende necessaria una ulteriore rivalutazione. Alcune attività immateriali possono subire movimentazioni significative e volatili nel fair value (valore equo) e perciò necessitano di rideterminazioni annuali. Rivalutazioni così frequenti non sono, invece, necessarie per le attività immateriali con variazioni di fair value (valore equo) non significative.

80 Quando si rivaluta un'attività immateriale, il valore contabile di tale attività è ricondotto all'importo rivalutato. Alla data di rivalutazione, l'attività è trattata in uno dei seguenti modi:


a) il valore contabile lordo è rettificato in modo che sia coerente con la rivalutazione del valore contabile dell'attività. Per esempio, il valore contabile lordo può essere rideterminato facendo riferimento a dati di mercato osservabili oppure può essere rideterminato in proporzione alla variazione del valore contabile. L'ammortamento accumulato alla data di rivalutazione è rettificato per eguagliare la differenza tra il valore contabile lordo e il valore contabile dell'attività dopo aver considerato le perdite per riduzione di valore accumulate; o
b) l'ammortamento accumulato è eliminato a fronte del valore contabile lordo dell'attività. L'ammontare della rettifica per l'ammortamento accumulato rientra nell'incremento o nel decremento del valore contabile che è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 85 e 86.

81 Se un'attività immateriale, compresa in una classe di attività immateriali il cui valore è rideterminato, non può essere rideterminata perché manca un mercato attivo per la stessa, essa deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione di valore accumulati.

82 Se il fair value di un'attività immateriale rideterminata non può più essere misurato facendo riferimento a un mercato attivo, il valore contabile dell'attività deve essere il valore rideterminato alla data dell'ultima rideterminazione fatta con riferimento al mercato attivo, al netto di qualsiasi successivo ammortamento e perdita per riduzione di valore accumulati.

83 Il fatto che un mercato attivo di un'attività immateriale rideterminata non esista più può indicare che l'attività ha subito una riduzione di valore e che ciò deve essere verificato applicando quanto previsto dallo IAS 36.

84 Se il fair value dell'attività può essere valutato facendo riferimento a un mercato attivo a una successiva data di valutazione, il modello della rideterminazione del valore viene applicato a partire da quella data.

85 Se il valore contabile di un’attività immateriale è aumentato a seguito di una rideterminazione del valore, l’incremento deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia, l'aumento deve essere rilevato nel conto economico nella misura in cui esso ripristina una diminuzione di una rivalutazione della stessa attività rilevata precedentemente nel conto economico.

86 Se il valore contabile di un'attività immateriale è diminuito a seguito di una rideterminazione dei valori, la diminuzione deve essere rilevata nel conto economico. Tuttavia, la diminuzione deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come eccedenza di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di valutazione in riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo riduce l’importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione.

87 L'ammontare complessivo della riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto può essere trasferito direttamente alla voce utili portati a nuovo quando l'eccedenza viene realizzata. L'intera eccedenza può essere realizzata quando l'attività è dismessa o ceduta. Tuttavia, parte dell'eccedenza può essere realizzata anche in quanto l'attività è utilizzata dall'entità; in tal caso, l'importo realizzato dell'eccedenza è rappresentato dalla differenza tra l'ammortamento basato sul valore contabile rivalutato dell'attività e l'ammortamento che sarebbe stato rilevato ove basato sul costo storico dell'attività. Il trasferimento dalla riserva di rivalutazione agli utili portati a nuovo non transita per l’utile (perdita) d’esercizio.

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