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Le motivazioni della CAF sul caso plusvalenze: "Illecito grave, violato l'art.4"

Post in rilievo

3 minuti fa, Gnn ha scritto:

IAS n.38 - IASB - Principio contabile internazionale

 

"Rilevazione e valutazione" paragrafo 45 "Permute di attività"

ma nessuno ha mai voluto fare una permuta in tutta la storia del calcio, né dei giocani provenienti dal vivaio né dei calciatori in prima squadra.

ogni calciatore viene ceduto separatamente per fare una plusvalenza. che è lecita.

sono da sempre contabilizzate come tutte operazioni separate.

chi è che ha deciso che col Marsiglia dovevamo fare uno scambio? un baratto?

chi lo ha deciso?

la mail che hanno tradotto male? il PM?

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La proprietà deve seriamente pensare ad abbandonare questa federazione. Tralasciando la questione dei diritti tv ( perchè se freneranno le plusvalenze gli unici introiti saranno quelli ) che saranno nettamente al ribasso dato che Sky e Dazn prenderanno le distanze da sto scempio, il clima che ci sarà intorno a noi sarà sempre più pesante. Anche se dovessimo uscirne bene ci sarà sempre quel clima, che porterà gli arbitri a non fischiare falli, giornali che alzeranno cori di protesta + di quanto non si faccia oggi e molto altri.

Restare in questa federazione vuole dire che tra tot anni un procuratore di altra fede calcistica farà la stessa identica cosa di Pecoraro e di Chinè.

 

Ribadisco, opzione da prendere seriamente in considerazione.

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24 minuti fa, Gnn ha scritto:

"Rilevazione di un costo" paragrafo 45

Puoi evidenziare, per i non esperti in contabilità dove è scritto che la plusvalenza non si può fare nel caso di vendita con acquisto ?

 

Il paragrafo 45 è reltivo alle permute

 

Permute di attività

45 Una o più attività immateriali possono essere acquisite in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un'attività non monetaria con un'altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriale è valutato al fair value (valore equo) a meno che a) l'operazione di scambio manchi di sostanza commerciale, o b) né il fair value (valore equo) dell'attività ricevuta né quello dell'attività ceduta sia misurabile attendibilmente. L'attività acquistata è valutata in questo modo anche se l'entità non può stornare immediatamente l'attività ceduta. Se l'attività acquistata non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è commisurato al valore contabile dell'attività ceduta.

46 L'entità determina se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui si suppone che i suoi flussi finanziari futuri cambino a seguito dell'operazione. Un'operazione di scambio ha sostanza commerciale se:


a) la configurazione (ossia rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell'attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell'attività trasferita; o
b) il valore specifico dell'entità relativo alla porzione delle attività dell'entità interessata dall'operazione si modifica a seguito dello scambio; e
c) la differenza di cui in a) o b) è significativa rispetto al fair value (valore equo) delle attività scambiate.


Al fine di determinare se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore per l'entità della parte delle sue operazioni interessata dalla transazione, deve riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente anche senza che l'entità debba svolgere calcoli dettagliati.

47 Il paragrafo 21(b) specifica che una condizione per rilevare un'attività immateriale è che il costo dell'attività possa essere valutato attendibilmente. Il fair value di un'attività immateriale è valutabile attendibilmente se (a) non è significativa la variabilità nella gamma di valori ragionevoli del fair value determinati per tale attività, ovvero se (b) le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del fair value. Se un'entità è in grado di valutare attendibilmente il fair value dell'attività ricevuta o dell'attività ceduta, allora il fair value dell'attività ceduta è utilizzato per misurare il costo, a meno che il fair value dell'attività ricevuta sia più chiaramente evidente.

 

 

La rilevazione di un costo è invece va dal paragrafo 68 al 87

 

RILEVAZIONE DI UN COSTO

68 Le spese sostenute per un elemento immateriale devono essere rilevate come costo nell'esercizio in cui sono state sostenute a meno che:


a) siano parte del costo di un'attività immateriale che soddisfa le condizioni previste per la rilevazione in bilancio (vedere paragrafi 18-67); o
b) l'elemento sia acquisito in un'aggregazione aziendale e non possa essere rilevato come attività immateriale. In tal caso, esso costituisce parte del valore rilevato come avviamento alla data di acquisizione (vedereIFRS 3).

69 In alcune circostanze, la spesa viene sostenuta per procurare futuri benefici economici all'entità, ma non può essere rilevata come un'attività immateriale o altra attività acquistata o creata. In caso di fornitura di beni, l'entità rileva tale spesa come costo quando ha il diritto di accedere a tali beni. In caso di fornitura di servizi, l'entità rileva la spesa come costo quando riceve i servizi. Per esempio, ad eccezione di quando essa costituisce parte del costo di un'aggregazione aziendale, la spesa per la ricerca viene rilevata come costo quando viene sostenuta (vedere paragrafo 54). Altri esempi di spese che vengono rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute sono:


a) spese di impianto di attività (ossia costi di avvio), a meno che tali spese siano incluse nel costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 16. Le spese di impianto possono essere composte da spese di costituzione di un'entità legale,
spese per aprire un nuovo impianto o attività (costi precedenti all'apertura) o spese per intraprendere nuove attività o lanciare nuovi prodotti o processi (costi pre-operativi);
b) spese per la formazione del personale;
c) spese pubblicitarie e attività promozionali (compresi i cataloghi per vendite per corrispondenza).
d) spese di ricollocazione o riorganizzazione parziale o integrale dell'entità.

69A Un'entità ha il diritto di accedere ai beni quando ne è proprietaria. Analogamente, ha il diritto di accedere ai beni quando sono stati costruiti da un fornitore conformemente ai termini di un contratto di fornitura e l'entità potrebbe esigerne la consegna in cambio di un pagamento. I servizi sono ricevuti quando sono eseguiti da un fornitore conformemente ad un contratto di prestazione all'entità e non quando l'entità li utilizza per fornire un altro servizio, ad esempio, per fornire una pubblicità ai clienti.

70 Il paragrafo 68 non impedisce ad un'entità di rilevare un pagamento anticipato tra le poste dell'attivo nel caso in cui il pagamento per i beni sia avvenuto prima che l'entità abbia ottenuto il diritto di accedere a tali beni. Analogamente, il paragrafo 68 non impedisce ad un'entità di rilevare un pagamento anticipato tra le poste dell'attivo nel caso in cui il pagamento per i servizi sia avvenuto prima che l'entità abbia ricevuto tali servizi.

 

Costi pregressi non rilevabili come attività

71 Le spese sostenute per un elemento immateriale inizialmente rilevate come costi di periodo non devono essere ad una data successiva rilevate come parte del costo di un'attività immateriale.


VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE

72 L'entità deve scegliere il suo principio contabile tra il modello del costo del paragrafo 74 e il modello della rideterminazione del valore del paragrafo 75. Se un'attività immateriale è contabilizzata con il modello della rideterminazione del valore, tutte le altre attività nella sua classe devono inoltre essere contabilizzate utilizzando lo stesso modello, salvo l'assenza di un mercato attivo per tali attività.

73 Una classe di attività immateriali è un assieme di attività di natura e utilizzo similare per l'attività dell'entità. La valutazione degli elementi contenuti nella classe di attività immateriali è rideterminata simultaneamente per evitare valutazioni selettive di attività ed evitare che gli importi rilevati in bilancio siano composti da una combinazione di costi e valori riferiti a date differenti.

 

Modello del costo

74 Dopo la rilevazione iniziale, un'attività immateriale deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

 

Modello della rideterminazione del valore

75 Dopo la rilevazione iniziale, un'attività immateriale deve essere iscritta in bilancio all'importo rideterminato, cioè al fair value (valore equo) alla data di rideterminazione del valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata. Per l'applicazione delle rideterminazioni del valore in conformità alle disposizioni del presente Principio, il fair value deve essere misurato facendo riferimento a un mercato attivo. Le rideterminazioni devono essere effettuate con una regolarità tale da far sì che alla data di riferimento del bilancio il valore contabile dell'attività non si discosti significativamente dal suo fair value (valore equo).

76 Il modello della rideterminazione del valore non permette:


a) la rivalutazione delle attività immateriali che non sono state precedentemente rilevate come attività; o
b) la rilevazione iniziale delle attività immateriali a importi diversi dal costo.

77 Si applica il modello della rideterminazione del valore dopo che un'attività è stata inizialmente rilevata al costo. Tuttavia, se solo parte del costo di un'attività immateriale è rilevata come attività poiché questa solo soddisfaceva i criteri previsti per la rilevazione fino a un certo momento del processo (cfr. paragrafo 65), il modello di rideterminazione del valore può essere applicato all'intera attività. Inoltre, il modello della rideterminazione del valore può essere applicato a un'attività immateriale ottenuta per mezzo di un contributo pubblico e rilevata a un valore nominale (cfr. paragrafo 44).

78 Benché possa accadere, è insolito che vi sia un mercato attivo per un'attività immateriale. Per esempio, in alcune giurisdizioni, possono esistere mercati attivi per il libero trasferimento di licenze per taxi, licenze di pesca o quote di produzione. Tuttavia, non possono esistere mercati attivi per marchi, testate giornalistiche, diritti editoriali di musica e film, brevetti o marchi di fabbrica, perché ognuna di queste attività è unica nel suo genere. Inoltre, sebbene le attività immateriali siano acquistate e vendute, i contratti sono negoziati tra compratori e venditori individuali, e le transazioni sono relativamente infrequenti. Per le citate motivazioni, il prezzo pagato per un'attività potrebbe non fornire prova sufficiente del fair value (valore equo) di un'altra attività. Inoltre, i prezzi sono spesso non disponibili al pubblico.

79 La frequenza delle rivalutazioni dipende dalla volatilità dei fair value (valore equo) delle attività immateriali oggetto di rivalutazione. Se i fair value (valore equo) di un'attività differiscono in maniera rilevante dal valore contabile, si rende necessaria una ulteriore rivalutazione. Alcune attività immateriali possono subire movimentazioni significative e volatili nel fair value (valore equo) e perciò necessitano di rideterminazioni annuali. Rivalutazioni così frequenti non sono, invece, necessarie per le attività immateriali con variazioni di fair value (valore equo) non significative.

80 Quando si rivaluta un'attività immateriale, il valore contabile di tale attività è ricondotto all'importo rivalutato. Alla data di rivalutazione, l'attività è trattata in uno dei seguenti modi:


a) il valore contabile lordo è rettificato in modo che sia coerente con la rivalutazione del valore contabile dell'attività. Per esempio, il valore contabile lordo può essere rideterminato facendo riferimento a dati di mercato osservabili oppure può essere rideterminato in proporzione alla variazione del valore contabile. L'ammortamento accumulato alla data di rivalutazione è rettificato per eguagliare la differenza tra il valore contabile lordo e il valore contabile dell'attività dopo aver considerato le perdite per riduzione di valore accumulate; o
b) l'ammortamento accumulato è eliminato a fronte del valore contabile lordo dell'attività. L'ammontare della rettifica per l'ammortamento accumulato rientra nell'incremento o nel decremento del valore contabile che è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 85 e 86.

81 Se un'attività immateriale, compresa in una classe di attività immateriali il cui valore è rideterminato, non può essere rideterminata perché manca un mercato attivo per la stessa, essa deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione di valore accumulati.

82 Se il fair value di un'attività immateriale rideterminata non può più essere misurato facendo riferimento a un mercato attivo, il valore contabile dell'attività deve essere il valore rideterminato alla data dell'ultima rideterminazione fatta con riferimento al mercato attivo, al netto di qualsiasi successivo ammortamento e perdita per riduzione di valore accumulati.

83 Il fatto che un mercato attivo di un'attività immateriale rideterminata non esista più può indicare che l'attività ha subito una riduzione di valore e che ciò deve essere verificato applicando quanto previsto dallo IAS 36.

84 Se il fair value dell'attività può essere valutato facendo riferimento a un mercato attivo a una successiva data di valutazione, il modello della rideterminazione del valore viene applicato a partire da quella data.

85 Se il valore contabile di un’attività immateriale è aumentato a seguito di una rideterminazione del valore, l’incremento deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia, l'aumento deve essere rilevato nel conto economico nella misura in cui esso ripristina una diminuzione di una rivalutazione della stessa attività rilevata precedentemente nel conto economico.

86 Se il valore contabile di un'attività immateriale è diminuito a seguito di una rideterminazione dei valori, la diminuzione deve essere rilevata nel conto economico. Tuttavia, la diminuzione deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come eccedenza di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di valutazione in riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo riduce l’importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione.

87 L'ammontare complessivo della riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto può essere trasferito direttamente alla voce utili portati a nuovo quando l'eccedenza viene realizzata. L'intera eccedenza può essere realizzata quando l'attività è dismessa o ceduta. Tuttavia, parte dell'eccedenza può essere realizzata anche in quanto l'attività è utilizzata dall'entità; in tal caso, l'importo realizzato dell'eccedenza è rappresentato dalla differenza tra l'ammortamento basato sul valore contabile rivalutato dell'attività e l'ammortamento che sarebbe stato rilevato ove basato sul costo storico dell'attività. Il trasferimento dalla riserva di rivalutazione agli utili portati a nuovo non transita per l’utile (perdita) d’esercizio.

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1 minuto fa, sato ha scritto:

La proprietà deve seriamente pensare ad abbandonare questa federazione. Tralasciando la questione dei diritti tv ( perchè se freneranno le plusvalenze gli unici introiti saranno quelli ) che saranno nettamente al ribasso dato che Sky e Dazn prenderanno le distanze da sto scempio, il clima che ci sarà intorno a noi sarà sempre più pesante. Anche se dovessimo uscirne bene ci sarà sempre quel clima, che porterà gli arbitri a non fischiare falli, giornali che alzeranno cori di protesta + di quanto non si faccia oggi e molto altri.

 

Ribadisco, opzione da prendere seriamente in considerazione.

Qualcuno c’ha già provato, peraltro creandosi la sua nuova federazione con Black jack e squillo di lusso (cit), l’hanno fatto sparire…

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1 minuto fa, furia-ceca ha scritto:

Qualcuno c’ha già provato, peraltro creandosi la sua nuova federazione con Black jack e squillo di lusso (cit), l’hanno fatto sparire…

ma allora mica si pensava ad abbandonare i campi nazionali. Si pensava a trovare liquidità da immettere nel sistema ( non a caso mica eravamo soli ).

Adesso bisogna proprio scappare perchè restare darà solo forza ai vari Pecoraro, Chinè di fare ulteriori porcate fra tot anni.

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1 ora fa, joe1967 ha scritto:

Questi si possono inventare di tutto e se vogliono farci retrocedere lo fanno. Nel 2006 ci relegarono all'ultimo posto in classifica senza dire bah, e tu credi che avrebbero timore a darci 20 punti per la questione stipendi in questo campionato facendoci arrivare terzultimi? 

Nel 2006, infatti, dovettero in qualche modo condannarci per violazione dell'art. 6. Altrimenti non avrebbero potuto spedirci in B. Adesso dovrebbero condannarci per violazione dell'art. 31, comma 2, cioè provare che le violazioni sugli stipendi ci hanno permesso l'iscrizione al campionato. 

Oltre al fatto che nel 2006 c'era un rapporto diretto tra quanto contestato e il campo, mentre ora si parla di questioni amministrative. 

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30 minuti fa, Gnn ha scritto:

IAS n.38 - IASB - Principio contabile internazionale

 

"Rilevazione e valutazione" paragrafo 45 "Permute di attività"

 

 

Non voglio andare contro la Juve a prescindere, voglio prima capire di cosa veniamo accusati prima di prendere il forcone

Noi siamo stati condannati per i comportamenti nell'aggirare questa norme non direttamente per la plusvalenze

E' una norma che non si può comunque applicare ne al Napoli ne all'Inter perchè non quotate in borsa, infatti la Consob non ha indagato su di loro perchè non poteva farlo

 

 

 

Si poteva applicare alla Roma ai tempi di Kumbulla, Cetin, Diaby e Cancellieri, non l'hanno fatto e non gli è stato contestato.

Quindi per la CONSOB, per le procure e per la FIGC va applicata o no? O forse solo noi dobbiamo applicarla, mentre le altre quotate in borsa facciano un po' come gli pare?

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41 minuti fa, Rocvec27 ha scritto:

Scusate, io non capisco nulla di contabilità, ma leggendo in giro mi sembra tutto si riduca al fatto di contabilizzare come un unica operazione o come due operazioni separate.

La Juve ha sempre utilizzato la seconda opzione e quindi ha potuto indicare il valore a piacimento non essendoci un modo oggettivo.

Ovviamente questo è dibattibile, ma si tratta meramente di interpretazioni su come stilare il bilancio.

Autorità come la CONSOB possono tranquillamente obiettare, poi si vedrà a processo, si tratta di temi di bilancio complicatissimi per super esperti, la giustizia sportiva non ha nemmeno interpellato dei periti.

 

41 minuti fa, Rocvec27 ha scritto:

Tutte le società da sempre contabilizzano gli scambi in questo modo. 

Anche io non ne capisco molto, ma sto cercando di documentarmi.

In pratica mi sembra di capire, in sintesi, che Juventus, Lazio e Roma (le tre società quotate, per le altre il problema non si pone) siano obbligate ad utilizzare un certo paradigma di bilancio più stringente in merito alle plusvalenze di beni immateriali, ed applicabile al player trading.

Per poter assegnare un valore dettato unicamente dal libero mercato al bene immateriale, occorre che la transazione non preveda una permuta (scambio di giocatori), altrimenti si è vincolati al valore di acquisto + oneri accessori.

La Juve ha sempre utilizzato, anche nei comunicati ufficiali, la dicitura "xxx è stato ceduto a titolo definitivo a yyyy. Contestualmente, yyyy ha acquisito i diritti sportivi di zzzz".

In effetti questo potrebbe essere oggetto di dibattimento e di intepretazioni.

Il problema non è la CONSOB o la giustizia ordinaria... è la solita inGiustizia sportiva che non ammette dibattimento, e ne frega di quanto potrà decidere la giustizia ordinaria (come fu per calciopoli per l'associazione a delinquere) e utilizza l'arma del "sistema creato appositamente per aggirare la regola" per farci avere la penalizzazione.

Ma se esiste un intercettazione in cui tra dirigenti parlano di scambi e non di operazioni distinte, ce lo mettono in quel posto anche solo per l'intezione. Calciopoli insegna

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La butto lì, probabilmente é una cavolata ma, l'aumento dei punti dalla richiesta di Chinè non può essere stato fatto perché sugli stipendi non siamo più condannabili?

Mi spiego meglio, la sentenza parla di reiterati illeciti di natura contabile, buttandoci dentro ad minchiam l articolo 4, non é che dopo 3 mesi possono processati sugli stessi bilanci con la stessa accusa, quindi dai 9 richiesti da Chinè ne hanno aggiunti 6.

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33 minuti fa, CuorediZebra ha scritto:

Puoi evidenziare, per i non esperti in contabilità dove è scritto che la plusvalenza non si può fare nel caso di vendita con acquisto ?

 

Il paragrafo 45 è reltivo alle permute

 

Permute di attività

45 Una o più attività immateriali possono essere acquisite in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un'attività non monetaria con un'altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriale è valutato al fair value (valore equo) a meno che a) l'operazione di scambio manchi di sostanza commerciale, o b) né il fair value (valore equo) dell'attività ricevuta né quello dell'attività ceduta sia misurabile attendibilmente. L'attività acquistata è valutata in questo modo anche se l'entità non può stornare immediatamente l'attività ceduta. Se l'attività acquistata non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è commisurato al valore contabile dell'attività ceduta.

Vendita con acquisto o scambio ? La difesa contro l'accusa, non so esattamente cosa abbiano concordato Juve e Marsiglia

L'operazione Tongya-Ake indicata nelle motivazioni è qualificata come scambio dalle mail interne: "scambiamo Tongya con Ake"

 

Comunque riguarda solo il paragrafo 45, cioè in caso di scambio la plusvalenza deve essere pari a zero

 

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Il 30/1/2023 Alle 17:00, garrison ha scritto:

Da quello che leggo sono appunti presi da Cherubini su tutto quello che secondo lui non é andato nella gestione di Paratici.

Probabilmente appunti per parlarne col presidente o con lo stesso Paratici. con cui non credo fossero in brutti rapporti....l'anno scorso proprio in quetsi giorni chiudevano la cessione di Bentancur e Kulu al tottenham.

Poi sinceramente non so se ci sono altri fogli (comunque inquietante che un documento probatorio giri così per il web....).

Sai a me che impressione da, quella di una sorta di rapporto/rendiconto stilato su commissione, conferita magari da chi aveva l'intenzione di tagliare Paratici...ma sono solo ipotesi.

Pare che, comunque, sto libro nero stia tutto in quel foglio...credo davvero imbarazzante tenerlo in considerazione, anche perché non dice davvero nulla di così scabroso. Oh, poi magari Cherubini ha condito il tutto davanti agli inquirenti/inquisitori...

Le fughe di notizie, documenti o intercettazioni (molto spesso tagliate e cucite su misura) dalle procure sono criminali, hanno rovinato la vita a tante persone poi rivelatesi innocenti. Sti soggetti sì, che dovrebbero essere arrestati...   

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3 minuti fa, Tomtho ha scritto:

La butto lì, probabilmente é una cavolata ma, l'aumento dei punti dalla richiesta di Chinè non può essere stato fatto perché sugli stipendi non siamo più condannabili?

Mi spiego meglio, la sentenza parla di reiterati illeciti di natura contabile, buttandoci dentro ad minchiam l articolo 4, non é che dopo 3 mesi possono processati sugli stessi bilanci con la stessa accusa, quindi dai 9 richiesti da Chinè ne hanno aggiunti 6.

No. Perchè la manovra stipendi costituirebbe un diverso reato. Non a caso Chinè sta cercando più documenti possibili da portare per il secondo filone. Altrimenti che avrebbe chiesto a fare la proroga se tanto "non siamo più condannabili".

Anzi è probabile che lì si rischi pure di più. 

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8 minuti fa, marchisiogobbocomeme ha scritto:

Si poteva applicare alla Roma ai tempi di Kumbulla, Cetin, Diaby e Cancellieri, non l'hanno fatto e non gli è stato contestato.

Quindi per la CONSOB, per le procure e per la FIGC va applicata o no? O forse solo noi dobbiamo applicarla, mentre le altre quotate in borsa facciano un po' come gli pare?

Dipende anche dall'ammontare di queste plusvalenze, se lo fai sistematicamente è chiaro che prima o poi interviene la Consob

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Adesso, Gnn ha scritto:

Dipende anche dall'ammontare di queste plusvalenze, se lo fai sistematicamente è chiaro che prima o poi interviene la Consob

Quindi gira e rigira e si arriva al solito classico "dipende da quante ne fai". 

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15 minuti fa, Minor threat ha scritto:

Nel 2006, infatti, dovettero in qualche modo condannarci per violazione dell'art. 6. Altrimenti non avrebbero potuto spedirci in B. Adesso dovrebbero condannarci per violazione dell'art. 31, comma 2, cioè provare che le violazioni sugli stipendi ci hanno permesso l'iscrizione al campionato. 

Oltre al fatto che nel 2006 c'era un rapporto diretto tra quanto contestato e il campo, mentre ora si parla di questioni amministrative. 

Era più diretto quello di meani (addetto agli arbitri)...peccato che il berlusca minacciò di togliere i soldi mediaset alla federazione se condannati. Così infatti non fecero e gli permisero di vincere pure la CL. Da allora la UEFA dichiarò che un club sanzionato nel proprio paese non poteva fare le coppe europee

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42 minuti fa, MassiPace73 ha scritto:

ma nessuno ha mai voluto fare una permuta in tutta la storia del calcio, né dei giocani provenienti dal vivaio né dei calciatori in prima squadra.

ogni calciatore viene ceduto separatamente per fare una plusvalenza. che è lecita.

sono da sempre contabilizzate come tutte operazioni separate.

chi è che ha deciso che col Marsiglia dovevamo fare uno scambio? un baratto?

chi lo ha deciso?

la mail che hanno tradotto male? il PM?

anche perché lo stesso Marsiglia sarebbe stato così stupido da non registrare una plusvalenza a bilancio anche loro con operazioni separate?

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1 minuto fa, Gnn ha scritto:

Dipende anche dall'ammontare di queste plusvalenze, se lo fai sistematicamente è chiaro che prima o poi interviene la Consob

Quelle a scambio secco sono due, per 10,3 milioni di euro tot di plus. Lo 0,6% delle spese di quel periodo.

Con quelle di Cetin, Cancellieri e Diaby la Roma ha registrato 9,3 di plus. Sicuramente una percentuale molto maggiore visto che il fatturato e le spese della Roma sono a stare larghi la metà delle ns.

Ripeto ancora, da qualsiasi angolazione la si guardi, sta roba è una porcheria, un'autentica esecuzione sportiva sommaria e sfacciatamente ingiusta.

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Adesso, joe1967 ha scritto:

Era più diretto quello di meani (addetto agli arbitri)...peccato che il berlusca minacciò di togliere i soldi mediaset alla federazione se condannati. Così infatti non fecero e gli permisero di vincere pure la CL. Da allora la UEFA dichiarò che un club sanzionato nel proprio paese non poteva fare le coppe europee

credo che però dipenda dal motivo della sanzione. Mi sembra di aver letto che non vale per tutte le violazioni. 

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10 minuti fa, Tomtho ha scritto:

La butto lì, probabilmente é una cavolata ma, l'aumento dei punti dalla richiesta di Chinè non può essere stato fatto perché sugli stipendi non siamo più condannabili?

Mi spiego meglio, la sentenza parla di reiterati illeciti di natura contabile, buttandoci dentro ad minchiam l articolo 4, non é che dopo 3 mesi possono processati sugli stessi bilanci con la stessa accusa, quindi dai 9 richiesti da Chinè ne hanno aggiunti 6.

No, quella degli stiendi è un'altra storia. Hanno detto che la pena richiesta non era afflittiva

Adesso, AngriJuve ha scritto:

credo che però dipenda dal motivo della sanzione. Mi sembra di aver letto che non vale per tutte le violazioni. 

Purtroppo siamo stati sanzionati con un codice che equivale ad un illecito sportivo 

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Adesso, joe1967 ha scritto:

Era più diretto quello di meani (addetto agli arbitri)...peccato che il berlusca minacciò di togliere i soldi mediaset alla federazione se condannati. Così infatti non fecero e gli permisero di vincere pure la CL. Da allora la UEFA dichiarò che un club sanzionato nel proprio paese non poteva fare le coppe europee

Vabbè, lasciamo perdere farsopoli nel merito. Ma è evidente che parliamo di cose molto diverse. In quel caso c'era un nesso diretto agli aspetti sportivi. Qui i giudici hanno scritto che è "inevitabile" l'impatto sui risultati sportivi, ma non hanno assolutamente spiegato perché sarebbe così inevitabile... 

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1 minuto fa, joe1967 ha scritto:

No, quella degli stiendi è un'altra storia. Hanno detto che la pena richiesta non era afflittiva

Purtroppo siamo stati sanzionati con un codice che equivale ad un illecito sportivo 

ah già, avevo rimosso. Illecito sportivo per le plusvalenze... incredibile ma vero

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La Juve passa all'attacco contro il -15: tre linee guida per ribaltare la sentenza

La Juve passa all'attacco contro il -15: tre linee guida per ribaltare la sentenza
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del 01 febbraio 2023 alle 12:00
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La Juventus passa al contrattacco e nel ricorso per la sentenza della Corte d'Appello Federale che ha portato alla penalizzazione di 15 punti ha tracciato tre linee guida che tracciano la strategia difensiva del club. Sono tre parole chiare, giuridiche, che saranno tracciate dagli avvocati bianconeri Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Nicola Apa: illogicità, carenze motivazionali e infondatezza.

INFONDATEZZA - Dalle motivazioni della sentenza, infatti, emerge che è il comportamento della Juventus a essere illecito, e non la plusvalenza, che invece non è punibile. Ecco perché si è passati dall’articolo 31 (illeciti amministrativi) all'articolo 4 (lealtà sportiva). Secondo la Juve, però, questo caso riguardava la revocazione della sentenza sulle plusvalenze e non un nuovo procedimento.
 

ILLOGICITA' -  L’altra eccezione che muoverà la Juventus, riporta la Gazzetta, è la mancanza di logica nel passaggio da una norma specifica ad una generale. La specificità in giurisprudenza ha prevalenza sulla norma generale e quindi non si capisce, secondo i bianconeri, la motivazione che ha portato i giudici a passare dall'articolo 31 (reati amministrativi) all'articolo 4 (lealtà sportiva) che è una norma più generale rispetto alla specificità della prima.

CARENZE MOTIVAZIONALI - Infine la Juventus proverà a sconfessare anche le prove che hanno portato alle motivazioni finali. Ovvero l'aver considerato le intercettazioni e il celebre "libro nero di Paratici" come prove auto-accusatorie. La Juventus punterà a ribadire che queste siano soltanto prove accusatorie (prodotte dalla Procura della Repubblica di Torino nell'inchiesta Prisma) e non bipartisan o quantomeno valutate da un giudice, dato che l'udienza preliminare del GUP prenderà il via il 27 marzo.

 

 

 

Cioè ma questi della carta da mierda rosa? Comeccazzo fanno a sapere sempre tutto? Io boh...

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50 minuti fa, Bepi_ ha scritto:

La Juve prima squadra da 500 milioni/anno va in SuperLega, la Next Gen da 50 milioni/anno rimane in Italia e la Juventus Women da 5 milioni/anno traina il settore femminile. Andrea Agnelli geniale precursore in tutto, anche se e’ caduto sul campo. .ok 

Penso che quella sarà la fine.

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