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jurgen kohler

Il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva della FIGC. Arrivate le carte alle difese

Post in rilievo

1 ora fa, Winchester1912 ha scritto:

Vi hanno detto in mille modi di stare sereni e calmi e tranquilli qua dentro (avvocati veri) quindi leggete la notizia, scrollate le spalle, e abbiate pazienza.

Anche prima dei 15 punti in molti dicevano di non preoccuparsi. Ma la giustizia sportiva se ne frega di seguire le regole.

 

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3 minuti fa, PaoloZenB&W ha scritto:

Ce commentaire englobe un peu tout. L'appel n'a pas commencé sur la réception ou non de ces papiers (puisqu'à l'époque nous ne savions même pas s'ils nous seraient remis) mais sur des bases beaucoup plus solides qu'une acquisition théorique de documents. L'appel au TAR était important pour les raisons qui se posaient encore plus pour l'accès aux documents. L'annulation éventuelle de la disposition fondée sur une avance du début de l'enquête serait importante non pas pour le vice de procédure lui-même mais parce qu'elle démontrerait la mauvaise foi de la personne qui l'a fait (démontrable en l'espèce par le refus de fournir le documentation demandée). 

Hormis quelques Solons isolés, la plupart des juristes non partisans considèrent toute l'histoire comme un énorme méli-mélo de théories farfelues.

Confiant? théoriquement, il devrait l'être, mais comme la justice sportive ne suit pas de règles certaines ou éthiquement équitables, on ne peut qu'attendre. Peut-être, pourquoi pas, en attendant quelques "gorges profondes" pourraient sortir qui peut-être se manifesteront, 

Hai detto tutto. Grazie 

 

Non dimenticare che gli avvocati avevano già consegnato il recorso prima di avere questi documenti. Quindi non io penso que gli avvocati speranno tutto con questi documenti. 

 

Allora non dimentichiamo che Calvo è andato a Roma vedere "amici".. 

 

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11 minuti fa, ventinove ha scritto:

Parere personale.

Attenderei di leggere il contenuto, magari anche lo studio Covisoc.

Poi, nel caso non ci fosse ciccia, lascerei perdere.

Gli argomenti per smontare il castello ci sono e sono molteplici, ben più solidi della data d'inizio indagini.

L'ho sempre pensato anch'io, ma dopo aver letto le dichiarazioni di Rinaudo, comincio ad avere qualche dubbio.

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sono in pausa pranzo e la condivido con voi.

  1. non state ad ascoltare la stampa di regime;
  2. le carte acquisite sono importantissime;
  3. sono atti di indagine non disponibili ed il perché ed il percome lo valuta la nostra difesa;
  4. questi atti prodromici circoscrivono l'ipotesi del deferimento ad una fattispecie specifica relativa alle plusvalenze ed al loro impatto sul bilancio;
  5. questa prima indagine è chiusa con due assoluzioni;
  6. la procura federale successivamente acquisisce ulteriore documentazione derivante dalle indagini penali denominate "prisma";
  7. Chinè decide di riaprire il procedimento sulla base delle nuove carte acquisite (lo può fare)
  8. nella requisitoria si cambia l'imputazione e si passa al principio di lealtà sportiva;
  9. sia ben chiaro che il procedimento sarebbe potuto essere fatto ma ex novo, con un nuovo deferimento e due nuovi gradi di giudizio;
  10. per la riapertura del processo sulle plusvalenze (senza l'aggravante del principio di lealtà sportiva) si poteva solo confermare l'assoluzione, in quanto non vi erano elementi valutativi nuovi nè vengono forniti (al massimo saremmo potuti solo essere condannati con una mera multa, come previsto espressamente dal codice di giustizia sportivo per questa specifica fattispecie):
  11. ora la difesa punterà all'annullamento della sentenza (senza rinvio);
  12. i termini per istruire qualsiasi tipo di procedimento relativo alla violazione del principio di lealtà sportiva, con riferimento alle plusvalenze, possono dirsi espirati
  13. potrei aver fatto qualche errore o valutazione errata ma spero di essere stato chiaro.
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13 minuti fa, [email protected] ha scritto:

sono in pausa pranzo e la condivido con voi.

  1. non state ad ascoltare la stampa di regime;
  2. le carte acquisite sono importantissime;
  3. sono atti di indagine non disponibili ed il perché ed il percome lo valuta la nostra difesa;
  4. questi atti prodromici circoscrivono l'ipotesi del deferimento ad una fattispecie specifica relativa alle plusvalenze ed al loro impatto sul bilancio;
  5. questa prima indagine è chiusa con due assoluzioni;
  6. la procura federale successivamente acquisisce ulteriore documentazione derivante dalle indagini penali denominate "prisma";
  7. Chinè decide di riaprire il procedimento sulla base delle nuove carte acquisite (lo può fare)
  8. nella requisitoria si cambia l'imputazione e si passa al principio di lealtà sportiva;
  9. sia ben chiaro che il procedimento sarebbe potuto essere fatto ma ex novo, con un nuovo deferimento e due nuovi gradi di giudizio;
  10. per la riapertura del processo sulle plusvalenze (senza l'aggravante del principio di lealtà sportiva) si poteva solo confermare l'assoluzione, in quanto non vi erano elementi valutativi nuovi nè vengono forniti (al massimo saremmo potuti solo essere condannati con una mera multa, come previsto espressamente dal codice di giustizia sportivo per questa specifica fattispecie):
  11. ora la difesa punterà all'annullamento della sentenza (senza rinvio);
  12. i termini per istruire qualsiasi tipo di procedimento relativo alla violazione del principio di lealtà sportiva, con riferimento alle plusvalenze, possono dirsi espirati
  13. potrei aver fatto qualche errore o valutazione errata ma spero di essere stato chiaro.

Che ne pensi di quanto detto da Rinaudo ?

«A mio avviso il procedimento è radicato su fatti oggettivi, chiari e la sentenza mi pare supportata da una motivazione logica, che non ha contraddizioni e che ha riscontri ben precisi. Non reggono le perplessità di chi sostiene che il procedimento di revisione sarebbe stato falsato visto che in precedenza non era mai stato citato l’articolo 4. La sentenza della Corte d’appello a sezioni unite richiama doverosamente il capo di imputazione della sentenza precedente e se si guarda cosa è stato contestato, si nota che è indicato proprio l’articolo 4. La sanzione irrogata si fonda non sulla violazione, dell’articolo 31; ma per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità».

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15 minuti fa, [email protected] ha scritto:

sono in pausa pranzo e la condivido con voi.

  1. non state ad ascoltare la stampa di regime;
  2. le carte acquisite sono importantissime;
  3. sono atti di indagine non disponibili ed il perché ed il percome lo valuta la nostra difesa;
  4. questi atti prodromici circoscrivono l'ipotesi del deferimento ad una fattispecie specifica relativa alle plusvalenze ed al loro impatto sul bilancio;
  5. questa prima indagine è chiusa con due assoluzioni;
  6. la procura federale successivamente acquisisce ulteriore documentazione derivante dalle indagini penali denominate "prisma";
  7. Chinè decide di riaprire il procedimento sulla base delle nuove carte acquisite (lo può fare)
  8. nella requisitoria si cambia l'imputazione e si passa al principio di lealtà sportiva;
  9. sia ben chiaro che il procedimento sarebbe potuto essere fatto ma ex novo, con un nuovo deferimento e due nuovi gradi di giudizio;
  10. per la riapertura del processo sulle plusvalenze (senza l'aggravante del principio di lealtà sportiva) si poteva solo confermare l'assoluzione, in quanto non vi erano elementi valutativi nuovi nè vengono forniti (al massimo saremmo potuti solo essere condannati con una mera multa, come previsto espressamente dal codice di giustizia sportivo per questa specifica fattispecie):
  11. ora la difesa punterà all'annullamento della sentenza (senza rinvio);
  12. i termini per istruire qualsiasi tipo di procedimento relativo alla violazione del principio di lealtà sportiva, con riferimento alle plusvalenze, possono dirsi espirati
  13. potrei aver fatto qualche errore o valutazione errata ma spero di essere stato chiaro.

Game set match 

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1 minuto fa, ARONTE ha scritto:

Che ne pensi di quanto detto da Rinaudo ?

«A mio avviso il procedimento è radicato su fatti oggettivi, chiari e la sentenza mi pare supportata da una motivazione logica, che non ha contraddizioni e che ha riscontri ben precisi. Non reggono le perplessità di chi sostiene che il procedimento di revisione sarebbe stato falsato visto che in precedenza non era mai stato citato l’articolo 4. La sentenza della Corte d’appello a sezioni unite richiama doverosamente il capo di imputazione della sentenza precedente e se si guarda cosa è stato contestato, si nota che è indicato proprio l’articolo 4. La sanzione irrogata si fonda non sulla violazione, dell’articolo 31; ma per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità».

Si, peccato che 

1) applichi l'articolo 4, per un illecito che illecito non è. Se non c'è legge , non c'è illecito: principio di legalità violato.

2) Vuoi applicare l'articolo 4? bene, apri un procedimento nuovo, cosi che la difesa abbia 3 gradi di giudizio.

3) In barba ai primi 2 punti, hai violato il diritto del giusto processo alla difesa, negando atti. 

 

 

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21 minuti fa, [email protected] ha scritto:

sono in pausa pranzo e la condivido con voi.

  1. non state ad ascoltare la stampa di regime;
  2. le carte acquisite sono importantissime;
  3. sono atti di indagine non disponibili ed il perché ed il percome lo valuta la nostra difesa;
  4. questi atti prodromici circoscrivono l'ipotesi del deferimento ad una fattispecie specifica relativa alle plusvalenze ed al loro impatto sul bilancio;
  5. questa prima indagine è chiusa con due assoluzioni;
  6. la procura federale successivamente acquisisce ulteriore documentazione derivante dalle indagini penali denominate "prisma";
  7. Chinè decide di riaprire il procedimento sulla base delle nuove carte acquisite (lo può fare)
  8. nella requisitoria si cambia l'imputazione e si passa al principio di lealtà sportiva;
  9. sia ben chiaro che il procedimento sarebbe potuto essere fatto ma ex novo, con un nuovo deferimento e due nuovi gradi di giudizio;
  10. per la riapertura del processo sulle plusvalenze (senza l'aggravante del principio di lealtà sportiva) si poteva solo confermare l'assoluzione, in quanto non vi erano elementi valutativi nuovi nè vengono forniti (al massimo saremmo potuti solo essere condannati con una mera multa, come previsto espressamente dal codice di giustizia sportivo per questa specifica fattispecie):
  11. ora la difesa punterà all'annullamento della sentenza (senza rinvio);
  12. i termini per istruire qualsiasi tipo di procedimento relativo alla violazione del principio di lealtà sportiva, con riferimento alle plusvalenze, possono dirsi espirati
  13. potrei aver fatto qualche errore o valutazione errata ma spero di essere stato chiaro.

Scusa ma l'art. 4 non era già contenuto nel deferimento del 2022?

RITENUTO IN FATTO Con atto di deferimento prot. 7506/233pf21-22/GC/GR/blp del giorno 1.4.2022, la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare i soggetti e le società che seguono: 1. Il Sig. Fabio Paratici, Chief Football Officer della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive dalla 2018/2019 alla 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia...

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4 minuti fa, gruppo ha scritto:

Scusa ma l'art. 4 non era già contenuto nel deferimento del 2022?

RITENUTO IN FATTO Con atto di deferimento prot. 7506/233pf21-22/GC/GR/blp del giorno 1.4.2022, la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare i soggetti e le società che seguono: 1. Il Sig. Fabio Paratici, Chief Football Officer della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive dalla 2018/2019 alla 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia...

Appunto, proprio come detto da Rinaudo, purtroppo.

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14 minuti fa, ARONTE ha scritto:

Che ne pensi di quanto detto da Rinaudo ?

«A mio avviso il procedimento è radicato su fatti oggettivi, chiari e la sentenza mi pare supportata da una motivazione logica, che non ha contraddizioni e che ha riscontri ben precisi. Non reggono le perplessità di chi sostiene che il procedimento di revisione sarebbe stato falsato visto che in precedenza non era mai stato citato l’articolo 4. La sentenza della Corte d’appello a sezioni unite richiama doverosamente il capo di imputazione della sentenza precedente e se si guarda cosa è stato contestato, si nota che è indicato proprio l’articolo 4. La sanzione irrogata si fonda non sulla violazione, dell’articolo 31; ma per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità».

è una sua valutazione che non corrisponde alla mia.

poi si vedrà

le mie sono supposizioni ed anche speranze, le carte non le abbiamo noi utenti del forum

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1 minuto fa, [email protected] ha scritto:

è una sua valutazione che non corrisponde alla mia.

poi si vedrà

le mie sono supposizioni ed anche speranze, le carte non le abbiamo noi utenti del forum

Beh, ma questo è riferito alla sentenza della CAF

Non dobbiamo abituarci a sentire solo le campane che ci fanno comodo, sarebbe un errore grave.

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2 minuti fa, [email protected] ha scritto:

è una sua valutazione che non corrisponde alla mia.

poi si vedrà

le mie sono supposizioni ed anche speranze, le carte non le abbiamo noi utenti del forum

Tu però hai scritto che l'art. 4 è stato contestato per la prima volta nella requisitoria quando in realtà era già stato contestato nel deferimento

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2 minuti fa, silver1981 ha scritto:

secondo l'Avv. Scalco il filone stipendi ricadrà sulla prossima stagione e non su questa

Ovvio, perché falsare un solo campionato quando se ne possono falsare due?

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4 minuti fa, ARONTE ha scritto:

Beh, ma questo è riferito alla sentenza della CAF

Non dobbiamo abituarci a sentire solo le campane che ci fanno comodo, sarebbe un errore grave.

Certo ma...questo Rinaudo non è un giudice del Tribunale Federale?

 

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19 minuti fa, gruppo ha scritto:

Scusa ma l'art. 4 non era già contenuto nel deferimento del 2022?

RITENUTO IN FATTO Con atto di deferimento prot. 7506/233pf21-22/GC/GR/blp del giorno 1.4.2022, la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare i soggetti e le società che seguono: 1. Il Sig. Fabio Paratici, Chief Football Officer della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive dalla 2018/2019 alla 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia...

Hai talmente tanta voglia di smontare la difesa della Juve che dici cose imprecise. 

Tu ti stai riferendo a Paratici e ai dirigenti (compresi quelli delle altre società). Ma la penalizzazione si riferisce alla società Juventus, che come si legge chiaramente nel deferimento: 

 

62) La società FC Juventus Spa a titolo di responsabilità:

a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021;

b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Federico Cherubini, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Vellano, Garimberti, Grazioli-Venier, Arrivabene, Hughes, Marilungo e Roncaglio, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

 

Ora, capisco che la cosa ti diverta molto, ma se continui a dire cose inesatte saremo costretti a fartelo notare ogni volta. Con questo rispondo anche ad @ARONTE

 

Per tutti: il documento è questo: https://dirittocalcistico.it/2022/04/25/f-i-g-c-tribunale-federale-nazionale-sezione-disciplinare-20212022-figc-it-atto-non-ufficiale-decisione-n-128tfn-sd-del-22-aprile-2022-motiva/

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12 minuti fa, gruppo ha scritto:

Scusa ma l'art. 4 non era già contenuto nel deferimento del 2022?

RITENUTO IN FATTO Con atto di deferimento prot. 7506/233pf21-22/GC/GR/blp del giorno 1.4.2022, la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare i soggetti e le società che seguono: 1. Il Sig. Fabio Paratici, Chief Football Officer della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive dalla 2018/2019 alla 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia...

però leggete bene, basta prendere il codice di giustizia sportiva

art. 31, comma 1 - "la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida" (questo in relazione al generico art. 4, comma 1).

questa resta la mia valutazione

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2 minuti fa, gruppo ha scritto:

Tu però hai scritto che l'art. 4 è stato contestato per la prima volta nella requisitoria quando in realtà era già stato contestato nel deferimento

Se non vado errato, ma entro in un terreno a me astruso,  la richiesta di revisione si riferiva solo all'articolo 31. L'articolo 4  , anche se al limite già citato, è stato inserito nella sentenza dopo la richiesta della penalizzazione di 9 punti.  Dovrei rileggere la prima richiesta di Chinè  ma sta di fatto che se cambi il capo di imputazione rispetto alla prima richiesta che chiedeva solo una ammenda dovresti comunque fare un qualche dibattimento, immagino.   

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21 minuti fa, ARONTE ha scritto:

Che ne pensi di quanto detto da Rinaudo ?

«A mio avviso il procedimento è radicato su fatti oggettivi, chiari e la sentenza mi pare supportata da una motivazione logica, che non ha contraddizioni e che ha riscontri ben precisi. Non reggono le perplessità di chi sostiene che il procedimento di revisione sarebbe stato falsato visto che in precedenza non era mai stato citato l’articolo 4. La sentenza della Corte d’appello a sezioni unite richiama doverosamente il capo di imputazione della sentenza precedente e se si guarda cosa è stato contestato, si nota che è indicato proprio l’articolo 4. La sanzione irrogata si fonda non sulla violazione, dell’articolo 31; ma per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità».

La Juventus è stata deferita a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art 31 e basta (v. punto 62 a p. 14 della sentenza CAF).

 

E’ stata deferita altresì per responsabilità diretta ed oggettiva par i fatti dei suoi rappresentanti/dirigenti.

 

 

 

 

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15 minuti fa, ARONTE ha scritto:

Appunto, proprio come detto da Rinaudo, purtroppo.

In aggiunta alla sua posizione, diciamo non propriamente terza, riporto quanto detto da tale Rinaudo dopo la sentenza della CAF (stralcio)

 

Certo fanno più male 15 punti che non 9, basta questo principio per aumentare la pena?
“Ci si deve al momento basare sulle notizie di stampa, ma è ragionevole pensare che il procuratore federale quando ha richiesto nove punti di penalizzazione volesse impedire alla Juventus di poter andare in Europa. Il giudice della Corte ha ritenuto che quel quantum non fosse sufficiente, mettendo in conto un eventuale possibile recupero da parte della squadra e così ha irrogato una pena più rigida e severa. Il criterio è correttissimo da un punto di vista giuridico. Certo deve essere parametrato e si possono fare delle ipotesi legando il numero di punti ai singoli fatti contestati. Ma questo lo si saprà leggendo le motivazioni”.

 

 

Parlò prima delle motivazioni, sarebbe curioso chiedergli cosa ne pensa ora, visto che nelle motivazioni non viene legato, parametrato e spiegato un emerito sapete voi cosa...

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1 minuto fa, Teo9 ha scritto:

Hai talmente tanta voglia di smontare la difesa della Juve (penso per legarlo all'odio che da sempre propaghi verso la vecchia dirigenza), che citi le cose sbagliate. 

 

Tu ti stai riferendo a Paratici e ai dirigenti (compresi quelli delle altre società). Ma la penalizzazione si riferisce alla società Juventus, che come si legge chiaramente nel deferimento: 

 

62) La società FC Juventus Spa a titolo di responsabilità:

a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021;

b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Federico Cherubini, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Vellano, Garimberti, Grazioli-Venier, Arrivabene, Hughes, Marilungo e Roncaglio, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

 

Ora, capisco che la cosa ti diverta molto, ma se continui a dire cose inesatte saremo costretti a fartelo notare ogni volta. Con questo rispondo anche ad @ARONTE

è la condotta presunta ed illecita dei tesserati che ricade in maniera di semplice sanzione amministrativa nel caso della società Juventus.

io la leggo così.

 

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9 minuti fa, gruppo ha scritto:

Tu però hai scritto che l'art. 4 è stato contestato per la prima volta nella requisitoria quando in realtà era già stato contestato nel deferimento

Non è vero … alla Juventus è stato contestato a titolo di responsabilità propria solo l’art. 31.

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2 ore fa, VincentJuventus ha scritto:

 

VIsto come orientano le opinioni? e poi i giornalisti dicono che fanno "informazione".

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Adesso, [email protected] ha scritto:

è la condotta presunta ed illecita dei tesserati che ricade in maniera di semplice sanzione amministrativa nel caso della società Juventus.

io la leggo così.

 

Si ma in quel deferimento (in cui ricordiamo ci sono anche Napoli, Atalanta e altre società) a tutte le società è stato contestato solo l'articolo 31. Non l'articolo 4 come il solerte utente gruppo ha lasciato intendere. 

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