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ColpaDiAlfredo

Tnas, Lodo Conte, ecco le motivazioni: "Il ragionevole dubbio NON si applica alla giustizia sportiva"

Post in rilievo

Il titolo del topic mi sembra errato. Corretto sarebbe: "La certezza oltre il ragionevole dubbio non si applica alla giustizia sportiva". Principio discutibile.

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ATTENZIONE DOMANI SU TUTTOSPORT ARTICOLO CHE SMENTISCE CIO' CHE DICONO LE MOTIVAZIONI: GLI AVVOCATI DI CONTE NON HANNO MAI DETTO NIENTE DI SIMILE.

 

quindi qualcuno mi spiega perché conte è stato squalificato?

per una dichiarazione,attribuita a lui e ai suoi avvocati, che non ha mai effettuato.

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portano a concludere che il Mastronunzio non era

stato messo fuori rosa per essersi rifiutato di partecipare alla commissione dell'illecito, ma perché

infortunato in quel lasso temporale.

 

Basta e avanza questo per dire che sono degli emeriti figli di strozzaminchie.

 

Come minimo si deve andare in causa civile. Ma stiamo scherzando? Qua non ci sono prove e viene tutto smentito, ma la condanna rimane ed è rimasta

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quindi qualcuno mi spiega perché conte è stato squalificato?

 

alla fine, viste le precisazioni che leggo in giro, si ritorna al solo "non poteva non sapere"

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alla fine, viste le precisazioni che leggo in giro, si ritorna al solo "non poteva non sapere"

la mia ovviamente era una domanda retorica..io voglio che qualcuno vada in tv e ci dia una reale motivazione con delle prove schiaccianti per dimostrare a tutti che conte andava squalificato.

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Qualora, si dice che, forse, in quanto, improrogabilmente,se dunque, ma, nel caso in cui, giacchè, overossia, se dunque, magari, in cui, probabilmente, epperciò, precipitevolissimevolmente, ora come facciamo a dire che Carobbio è un cialtrone e Palazzi ha fatto una m.......a?

Quindi, riduciamo la squalifica che, qualora, si dice che, forse, in quanto, improrogabilmente,se dunque, ma, nel caso in cui, giacchè, overossia, se dunque, magari, in cui, probabilmente, epperciò, precipitevolissimevolmente...... sarebbe, al limite, corretta.

Forse

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la mia ovviamente era una domanda retorica..io voglio che qualcuno vada in tv e ci dia una reale motivazione con delle prove schiaccianti per dimostrare a tutti che conte andava squalificato.

 

non ci sono prove (tantomeno schiaccianti)

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Ho capito. Quindi è stato fatto un calcolo delle probabilità. Siccome Stellini sapeva c'erano molte probabilità che Conte sapesse. Mi pare giusto che c'è di strano? Mancano le prove? E vabbè che volete che sia

 

oh * non avevo fatto caso alla data...me ne so accorto leggendo gli altri commenti!!

 

"come ammesso dalla stessa difesa di Conte, quest’ultimo avrebbe avuto conoscenza dell’illecito accaduto in data 08 marzo 2012"

 

Ditemi che è un refuso. .uah

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Uffa infatti. Non sono neanche Italiano, cioe pensi che vado a leggere tutto? uum:d
Sei fortunato ...a non essere ITALIANO..e neanche Te ne rendi conto ! Perchè ? Semplice : davanti a "PORCATE" del genere eviti di dover rinnegare le tue origini ! .doh Ciao!

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chiamasi "giustizia" sportiva,ecco su cosa si basa: alla luce del principio dell’ordinamento sportivo in ordine

alla assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

 

 

 

in sintesi se stai sulle balle a qualcuno e c è qualcun altro che ti vuole mettere in mezzo,e dei giudici che si basano su questo ordinamento sportivo e nn sulla giustizia ordinaria,cioè che ci vogliono prove,xchè solo col pensiero,tu in galera nn ci vai,sei praticamente fregato.

noi abbiamo una giustizia sportiva che fà a cazzotti con la logica,col buon senso,con la giustizia ordinaria,con la società civile e x finire con la costituzione.

una giustizia,che come disse agnelli,da "caccia alle streghe", da medioevo.

 

e ovviamente nessuno dei media ne parla. sempre + schifato e sbigottito dalla possibilità che possa esistere e continuare a "vivere" una giustizia che si basa su supposizioni,dove le prove nn sono fondamentali e necessarie x squalificare una persona,o una società

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ma poi neanche si sprecano a citare la giurisprudenza in merito.

leggendo si ha proprio la sensazione che la sostanza sia "non diciamo perchè, non lo sappiamo nemmeno, non ci sprechiamo a ricercare la verità, ma conte va condannato. ci sono due dichiarazioni di uno, le prove a favore di conte non sono rilevanti, ora andiamo o la pasta scuoce"

 

________

 

articolo di Vaciago sul sito di tuttosport. domani sul giornale ne dovrebbe uscire uno più approfondito.

 

TORINO - Probabilmente colpevole. L’unica certezza sono i quattro mesi di squalifica che si è beccato Antonio Conte, il resto è solo probabile. Certo, corroborato da “indizi gravi, precisi e concordanti”, ma non “al di là di ogni ragionavole dubbio”. Le motivazioni della condanna dell’allenatore della Juventus, pubblicate oggi pomeriggio dal Tnas, suoneranno aberranti per chi ha a cuore uno dei principi fondamentali del diritto (e della nostra Costituzione), ma sbandierano ancora una volta la specificità della giustizia sportiva, che permette di abbassare l’asticella dello standard probatorio fino al punto da poter condannare sulla base dell’ormai famigerato “non poteva non sapere”.

 

Scrivono i tre arbitri: «Sotto il profilo probatorio per affermare la responsabilità di un incolpato di una violazione disciplinare sportiva non occorre la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando invece sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito; siffatto standard probatorio è previsto, nell’ordinamento sportivo, in materia di violazione delle norme anti-doping, con previsione che appare ragionevolmente applicabile anche alle violazioni disciplinari». Insomma, dovendo appigliarsi a qualcosa per motivare la condanna senza certezze, si è pescato nel regolamento anti-doping (in una delle fonti più oscure dell’ordinamento sportivo), dove però gli “indizi” sono analisi scientifiche, non testimonianze: una bella differenza. D’altra parte, se il tema della riforma della giustizia sportiva sta diventando sempre più caldo e urgente è anche per situazioni come questa, che vanno al di là di qualsiasi specificità. Perché se è perfettamente accettabile essere condannati per un reato che non esiste nei codici della giustizia ordinaria (nella fattispecie l’omessa denuncia), anche nel quadro di un'associazione o di un ordine, i principi che devono guidare la condanna devono essere coerenti con quelli universali del diritto.

 

Nelle successive pagine (in tutto dodici) delle motivazioni, gli arbitri scrivono che il “tema Mastronunzio” è “del tutto marginale”, liquidando in poche righe la topica presa nel precedente grado di giudizio, dove l’esclusione di Mastronunzio dalle ultime partite del Siena nella passata stagione veniva letta come la punizione che Conte gli infliggeva per essersi sfilato dalla combine dio Albinoleffe-Siena. Una "ri-costruzione" piena di imprecisioni, che avevano smontato lo stesso Mastronunzio e, soprattutto, i certificati medici e i comunicati stampa dell’epoca che ne provavano l’infortunio.

 

Per tenere in piedi la condanna, gli arbitri devono quindi puntellare la traballante credibilità di Carobbio (ormai un caso giuridico, visto che, nel quadro di Scommessopoli, a seconda del procedimento, è passato dal ruolo di oracolo a quello di pallonaro, ma questa è un'altra storia). Per farlo, utilizzano la confessione di Cristian Stellini, che in molti punti coincide con la testimonianza resa dallo stesso Carobbio, ma nella quale viene specificato che Conte non sapeva della combine. La prima parte viene utilizzata, la seconda no. Infine, il forte legame fra Stellini e Conte, secondo gli arbitri, rafforza l’impianto accusatorio. Insomma, il Tnas ha creduto più a Carobbio che a Conte, anche se alla fine repta eccessiva la pena di dieci mesi, anche in virtù del crollo del pilastro Mastronunzio che sosteneva la sentenza della Corte Federale.

 

A sostenere la condanna, poi, il Tnas aggiunge - di fatto - un’altra accusa di omessa denuncia per Conte. Come si legge a pagina 11: «Come ammesso dalla stessa difesa di Conte, quest’ultimo avrebbe avuto conoscenza dell’illecito accaduto in data 8 marzo 2012. La confessione di Stellini è datata 29 luglio 2012. Ne discende che il sig. Conte, anche a voler seguire la tesi sostenuta dalla difesa del medesimo, avrebbe omesso di denunciare, ai sensi dell’art.7, comma 7, il fatto illecito una volta venutone a conoscenza, cioè, quanto meno, a far data dal giorno 8 marzo 2012». Insomma, Conte, ascoltato dalla procura federale avrebbe ammesso di aver parlato con Stellini l’8 marzo 2012 e di aver saputo da Stellini stesso della combine, quindi secondo gli arbitri, anche ammesso che non lo sapesse dal 2011, Conte ha comunque omesso di denunciare Stelini dall’8 marzo 2012.

 

Il problema è che Conte non ha mai ammesso una cosa simile e nell’interrogatorio disse altro. Come si legge bel verbale: “Non mi accorsi di nulla in particolare in occasione di Siena-Albinoleffe dell’8 gennaio 2011, in quanto essendo molto arrabbiato per il gol subito nei minuti finali andai via velocemente: Stellini solo recentemente, a seguito delle notizie stampa che lo indicavano come coinvoilto in presunti accordi presi dal Carobbio per la partita di ritorno, mi ha riferito che, al termine della gara in oggetto, vi era stata ua rissa fra i calciatori delle due squadre alla quale il medesimo aveva partecipato e pertanto essendo preoccupato che potessero accadere incidenti nella gara di ritorno sollecitò Carobbio, quale ex dell’Albinoleffe, a parlare con i suoi ex compagni per cercare di stemperare gli animi. Lo scrupolo di Stellini derivava dal fatto di essere rimasto coinvolto in prima persone nella rissa e pertanto si sentiva ancora più responsabile”. Insomma tutt’altro che un’ammisione della combine. Probabilmente...

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se la giustizia sportiva fosse un programma informatico sarebbe piu o meno cosi

 

IF Carrobio accuse Conte

 

Carrobio = Attendibile

 

else

 

Carrobio = Innatendibile

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Il post è pleonastico: lo sapevamo da subito, prima del processo forcaiolo, che la condanna era politica (anti-juve e anti-Conte), fomentata da una condanna mediatica. Ancora oggi non si parla di CHI HA VERAMENTE VENDUTO LE PARTITE come ancora non si sa niente di Napoli, Lazio, Samp e qualche altra squadra....

Le motivazioni sono solo un riassunto di una storia fantastica, per tanto non mi aspettavo certo ragionevolezza o logica. Se vi fanno un riassunto di Biancaneve vi sorprendete perché non c'è logica?

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Aggiungo chè il titolo del topic non rende l'idea dello schifo.

 

Precisare che "Il ragionevole dubbio non si applica alla giustizia sportiva" è una scoperta dell'acqua calda, questo folle modo di ragionare era già noto.

 

Secondo me, è molto più degno di nota il sillogismo "Se Stellini sapeva, si presume che sapesse anche Conte".

 

 

E' questa la vera porcheria.

ci ritroviamo col concetto che "Conte non poteva non sapere, ma non perche' di spiccata autorita', ma perche' sapeva un suo collaboratore". Come per Alessio(?). Ed il cerchio si chiude!

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ma poi neanche si sprecano a citare la giurisprudenza in merito.

leggendo si ha proprio la sensazione che la sostanza sia "non diciamo perchè, non lo sappiamo nemmeno, non ci sprechiamo a ricercare la verità, ma conte va condannato. ci sono due dichiarazioni di uno, le prove a favore di conte non sono rilevanti, ora andiamo o la pasta scuoce"

 

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articolo di Vaciago sul sito di tuttosport. domani sul giornale ne dovrebbe uscire uno più approfondito.

 

TORINO - Probabilmente colpevole. L’unica certezza sono i quattro mesi di squalifica che si è beccato Antonio Conte, il resto è solo probabile. Certo, corroborato da “indizi gravi, precisi e concordanti”, ma non “al di là di ogni ragionavole dubbio”. Le motivazioni della condanna dell’allenatore della Juventus, pubblicate oggi pomeriggio dal Tnas, suoneranno aberranti per chi ha a cuore uno dei principi fondamentali del diritto (e della nostra Costituzione), ma sbandierano ancora una volta la specificità della giustizia sportiva, che permette di abbassare l’asticella dello standard probatorio fino al punto da poter condannare sulla base dell’ormai famigerato “non poteva non sapere”.

 

Scrivono i tre arbitri: «Sotto il profilo probatorio per affermare la responsabilità di un incolpato di una violazione disciplinare sportiva non occorre la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando invece sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito; siffatto standard probatorio è previsto, nell’ordinamento sportivo, in materia di violazione delle norme anti-doping, con previsione che appare ragionevolmente applicabile anche alle violazioni disciplinari». Insomma, dovendo appigliarsi a qualcosa per motivare la condanna senza certezze, si è pescato nel regolamento anti-doping (in una delle fonti più oscure dell’ordinamento sportivo), dove però gli “indizi” sono analisi scientifiche, non testimonianze: una bella differenza. D’altra parte, se il tema della riforma della giustizia sportiva sta diventando sempre più caldo e urgente è anche per situazioni come questa, che vanno al di là di qualsiasi specificità. Perché se è perfettamente accettabile essere condannati per un reato che non esiste nei codici della giustizia ordinaria (nella fattispecie l’omessa denuncia), anche nel quadro di un'associazione o di un ordine, i principi che devono guidare la condanna devono essere coerenti con quelli universali del diritto.

 

Nelle successive pagine (in tutto dodici) delle motivazioni, gli arbitri scrivono che il “tema Mastronunzio” è “del tutto marginale”, liquidando in poche righe la topica presa nel precedente grado di giudizio, dove l’esclusione di Mastronunzio dalle ultime partite del Siena nella passata stagione veniva letta come la punizione che Conte gli infliggeva per essersi sfilato dalla combine dio Albinoleffe-Siena. Una "ri-costruzione" piena di imprecisioni, che avevano smontato lo stesso Mastronunzio e, soprattutto, i certificati medici e i comunicati stampa dell’epoca che ne provavano l’infortunio.

 

Per tenere in piedi la condanna, gli arbitri devono quindi puntellare la traballante credibilità di Carobbio (ormai un caso giuridico, visto che, nel quadro di Scommessopoli, a seconda del procedimento, è passato dal ruolo di oracolo a quello di pallonaro, ma questa è un'altra storia). Per farlo, utilizzano la confessione di Cristian Stellini, che in molti punti coincide con la testimonianza resa dallo stesso Carobbio, ma nella quale viene specificato che Conte non sapeva della combine. La prima parte viene utilizzata, la seconda no. Infine, il forte legame fra Stellini e Conte, secondo gli arbitri, rafforza l’impianto accusatorio. Insomma, il Tnas ha creduto più a Carobbio che a Conte, anche se alla fine repta eccessiva la pena di dieci mesi, anche in virtù del crollo del pilastro Mastronunzio che sosteneva la sentenza della Corte Federale.

 

A sostenere la condanna, poi, il Tnas aggiunge - di fatto - un’altra accusa di omessa denuncia per Conte. Come si legge a pagina 11: «Come ammesso dalla stessa difesa di Conte, quest’ultimo avrebbe avuto conoscenza dell’illecito accaduto in data 8 marzo 2012. La confessione di Stellini è datata 29 luglio 2012. Ne discende che il sig. Conte, anche a voler seguire la tesi sostenuta dalla difesa del medesimo, avrebbe omesso di denunciare, ai sensi dell’art.7, comma 7, il fatto illecito una volta venutone a conoscenza, cioè, quanto meno, a far data dal giorno 8 marzo 2012». Insomma, Conte, ascoltato dalla procura federale avrebbe ammesso di aver parlato con Stellini l’8 marzo 2012 e di aver saputo da Stellini stesso della combine, quindi secondo gli arbitri, anche ammesso che non lo sapesse dal 2011, Conte ha comunque omesso di denunciare Stelini dall’8 marzo 2012.

 

Il problema è che Conte non ha mai ammesso una cosa simile e nell’interrogatorio disse altro. Come si legge bel verbale: “Non mi accorsi di nulla in particolare in occasione di Siena-Albinoleffe dell’8 gennaio 2011, in quanto essendo molto arrabbiato per il gol subito nei minuti finali andai via velocemente: Stellini solo recentemente, a seguito delle notizie stampa che lo indicavano come coinvoilto in presunti accordi presi dal Carobbio per la partita di ritorno, mi ha riferito che, al termine della gara in oggetto, vi era stata ua rissa fra i calciatori delle due squadre alla quale il medesimo aveva partecipato e pertanto essendo preoccupato che potessero accadere incidenti nella gara di ritorno sollecitò Carobbio, quale ex dell’Albinoleffe, a parlare con i suoi ex compagni per cercare di stemperare gli animi. Lo scrupolo di Stellini derivava dal fatto di essere rimasto coinvolto in prima persone nella rissa e pertanto si sentiva ancora più responsabile”. Insomma tutt’altro che un’ammisione della combine. Probabilmente...

Volevo scrivere proprio questo: è la stessa cosa fatta con Mastronunzio da Sandulli & C., usano una palla clamorosa come "prova principale" visto che non ne hanno altre... tanto in questo caso non ci sono ulteriori gradi di giudizio a poterla confutare :vava:

In Europa a una sentenza così rideranno dietro, ma per arrivarci la strada è lunga e non è detto nemmeno che venga intrapresa.

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Dobbiamo tradurlo in un inglese "impeccabile" da un tifoso madrelingua e girarlo alla stampa estera.

Dobbiamo farli vergognare davanti a tutto il mondo!

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